La Casa funge non solo da luogo di accoglienza ma anche di aiuto per ritrovare la propria indipendenza, ed eventualmente effettuare una valutazione delle capacità genitoriali se richiesto dalle competenti autorità.
Cosa offre:
- Accoglienza a bambini dai 0 ai 6 anni per problemi già citati legati ai propri genitori
- Punto d’incontro
Punto d’incontro
Definizione e modalità
Il punto d’incontro è un luogo neutro a disposizione dei genitori per l’esercizio del diritto di visita. Si propone nelle situazioni in cui, per gravi conflitti, lo stesso non avviene e necessita dell’intervento di una terza persona.
Ha lo scopo di permettere al minore, in un ambiente rassicurante e protetto, la ripresa delle relazioni affettive con il genitore dal quale vive separato. Funge da luogo d’incontro provvisorio, atto a favorire, nel limite del possibile, la gestione autonoma nel diritto di visita.
Le richieste formulate dai genitori, dalle Autorità o da altri Servizi vanno indirizzate alle sedi regionali dell’Ufficio del servizio sociale. Spetta al coordinatore accogliere, valutare le richieste e prevedere dei colloqui con i genitori per concordare un progetto con scadenze, modalità e obiettivi, atto a favorire lo svolgimento del diritto di visita, in stretta collaborazione con le persone qualificate e responsabili del Punto d’incontro.
REGOLAMENTO
Responsabilità
- il genitore presente si ritiene responsabile per ogni ed eventuale lesione fisica e/o morale che il minore potrebbe fortuitamente riscontrare durante il diritto di visita;
- il genitore presente si ritiene responsabile per qualsiasi danno causato al luogo destinato all’incontro ed agli oggetti ivi siti;
- la persona addetta alla sorveglianza va ritenuta responsabile limitatamente alle competenze affidatele per la singola situazione dall’Autorità competente.
Modalità operative
- i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente in caso di ritardo o di impossibilità a recarsi all’incontro stabilito;
- le vacanze devono essere decise in tempo utile;
- il genitore che esercita il diritto di visita può disporre liberamente, nell’interesse del bambino, del tempo a sua disposizione;
- è richiesto un comportamento adeguato ed una certa riservatezza;
- è prevista una visita preventiva con il minore per conoscere il luogo d’incontro;
- la responsabile del punto d’incontro non è tenuta a testimoniare.