A quali condizioni è possibile pretendere una liquidazione alimentare in capitale al posto di una rendita?

Caso 401 del 01/05/2017

In una sentenza dell’11 gennaio 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita il giudice può ordinare una liquidazione in capitale. Possono segnatamente consistere in “circostanze particolari” per una liquidazione in capitale un’importante distanza geografica tra i coniugi o il rischio costante di ritardo nel pagamento del contributo di mantenimento; non il solo fatto che il coniuge debitore disponga dei mezzi finanziari per poter effettuare tale versamento in capitale, neppure l’esistenza di tensioni tra i due coniugi e men che meno il rischio di premorienza di un coniuge.

Sentenza TF 5A_726/2011


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti sono sposate nel 1985 ed hanno adottato il regime della separazione dei beni. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli, ormai tutti maggiorenni.
Con sentenza del 6 dicembre 2010 il Tribunale di prima istanza ha pronunciato il divorzio e regolamentato le conseguenze accessorie. A livello alimentare il marito è stato condannato a versare alla moglie l’importo di CHF 1’300.00 mensili fino al di lei pensionamento ed una equa indennità ex art. 124 CC (n.d.r. articolo di legge ora modificato, dal 01.01.2017).
Contro tale decisione la moglie ha ricorso in seconda istanza e chiesto in via principale il versamento di una liquidazione in capitale ex art. 126 cpv. 2 CC di CHF 816’000.00 e in via subordinata un contributo alimentare mensile di CHF 4’000.00. Il Tribunale cantonale ha accolto solo parzialmente il ricorso, aumentando il contributo alimentare da CHF 1’300.00 a CHF 2’000.00 mensili, respingendo le altre richieste. La moglie ha quindi ricorso al Tribunale federale. A seguito di una domanda di revisione a livello cantonale la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa, per poi essere ripresa ed evasa con decisione dell’11 gennaio 2017. L’unico argomento rimasto aperto è stato quello del contributo alimentare muliebre.

Giusta l’art. 126 CC, il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento; se lo giustificano circostanze particolari, invece della rendita il giudice può ordinare una liquidazione in capitale (cfr. sentenza TF 5A_507/2011 del 31 gennaio 2012, consid. 6.4) e può subordinare a determinate condizioni il contributo di mantenimento. Possono segnatamente consistere in “circostanze particolari” per una liquidazione in capitale un’importante distanza geografica tra i coniugi, il rischio costante di ritardo nel pagamento del contributo di mantenimento, ma non il solo fatto che il coniuge debitore disponga dei mezzi finanziari per poter effettuare tale versamento in capitale, neppure l’esistenza di tensioni tra i due coniugi e men che meno il rischio di premorienza di un coniuge (MANON SIMEONI, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique,  in Bohnet/Guillod (éds), 2016, n° 20 ad art. 126 CC, con riferimenti).

Nel caso concreto la ricorrente ha sostenuto che il marito dispone di mezzi finanziari per poter liquidare la di lei pretesa alimentare mediante il versamento in capitale, ma abbiamo visto come il versamento in capitale presuppone anche che esistano circostanze particolari giustificanti, in modo eccezionale, un tale versamento. Il rischio di premorienza del marito non è sufficiente e l’ipotetica possibilità che il medesimo valuti di eventualmente partire per l’estero neppure, non essendo un elemento che possa essere considerato un fatto stabilito, né tanto meno imminente. Nel caso in cui il marito dovesse effettivamente trasferirsi in maniera definitiva in un paese lontano, la moglie dovrà dimostrare l’avvenuto allontanamento geografico e potrà chiedere una modifica della sentenza di divorzio con la richiesta di versamento del contributo di mantenimento mensile in forma di liquidazione in capitale.


Data modifica: 01/05/2017

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