Caso 402 del 16/05/2017
In una sentenza del 20 maggio 2016 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Decisivo è che il richiedente possa avvalersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Possono risultare preponderanti interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute. Occorre anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Se si tratta di un alloggio familiare, nella valutazione dell'interesse preponderante quello del genitore cui in esito al divorzio siano affidati i figli ancora in età scolastica è pure un criterio pertinente.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le parti si sono sposate il 12 agosto 1994 dopo avere adottato il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nato un figlio, il 23 dicembre 2000. I coniugi vivono separati dal maggio del 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, per trasferirsi in un appartamento. Il figlio è rimasto a vivere con la madre. Tale assetto è poi stato ratificato dal Pretore in un accordo dei coniugi nell’ambito di una procedura di misure a tutela dell’unione coniugale.
Il 21 giugno 2010 il marito ha promosso azione di divorzio, chiedendo in particolare l'assegnazione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale, proponendo l'affidamento del figlio alla madre. Nella sua risposta del 25 ottobre 2010 la moglie ha aderito al principio del divorzio, ma ha rivendicato l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale e l'affidamento del figlio.
Statuendo l'11 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato la proprietà esclusiva dell'immobile al marito, tenuto a versare alla moglie un conguaglio di CHF 50’000.00.
Contro la sentenza appena citata la moglie ha ricorso con un appello del 24 gennaio 2014 allo scopo di ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare l'immobile in proprietà esclusiva dietro versamento al marito di CHF 50’000.00.
In prima sede il Pretore ha ravvisato un interesse preponderante del marito all'attribuzione dell'immobile per il fatto di avere dimostrato investimenti maggiori rispetto a quelli della moglie nell'acquisto e nella costruzione.
Qui di seguito il riassunto dei considerandi.
Secondo l'appellante il marito non ha sostanziato un interesse preponderante all'attribuzione della casa. Rileva che egli ha lasciato l'abitazione coniugale nel 2009 e che da allora, insieme con il figlio, essa ha “intessuto una convivenza che perdura”. A suo parere l'interesse preponderante non va esaminato dal solo punto di vista finanziario, ma anche da quello affettivo.
L'art. 205 cpv. 2 CC prevede che se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge; decisivo è che il richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene litigioso. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento (sentenza TF 5A_283/2011 del 29 agosto 2011, consid. 2.3 con riferimento a DTF 119 II 199 in: FamPra.ch 2011 pag. 969). Possono risultare preponderanti interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 15 ad. art. 205; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205). Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (sentenza TF 5A_557/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2 con rinvii; sentenza TF 5C.325/2001 del 4 marzo 2002, consid. 4 in: ZBGR 84/2003 pag. 124; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 17 ad art. 205 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 49 ad art. 205 CC; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2009.170 del 23 gennaio 2012, consid. 5d).
L'appellante ha contestato di non essere in grado di indennizzare il marito nel caso in cui le sia attribuito il bene in proprietà esclusiva.
Orbene, dall’istruttoria risulta che nel caso in cui le fosse attribuito il bene in proprietà esclusiva anche la moglie sarebbe in grado di indennizzare l'altro comproprietario.
L'appellante non ha addotto per contro alcun interesse professionale o commerciale all'attribuzione della casa, né essa consta avere assunto un ruolo decisivo nella compravendita dell'immobile né il fondo risulta costituire un suo apporto nel matrimonio. Per converso, l'appellante allude – di scorcio – all'interesse del figlio ad abitare nella casa in cui è cresciuto.
Trattandosi di un alloggio familiare, in effetti, nella valutazione dell'interesse preponderante giusta l'art. 205 cpv. 2 CC quello del genitore cui in esito al divorzio siano affidati i figli ancora in età scolastica è un criterio pertinente (DTF 119 II 199 consid. 2 con rinvio; sentenza TF 5A_557/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 3.2 con riferimenti; Hausheer/ Aebi-Müller, op. cit., n. 16 ad art. 205 CC; Steinauer, op. cit., n. 18 ad art. 205; Steck in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 205 CC).
Premesso ciò, nel caso in esame entrambi i comproprietari possono vantare un interesse “preponderante”. Il marito di ordine finanziario, avendo finanziato l'acquisto del fondo per circa il 30%. La moglie (e il figlio) di carattere affettivo, avendo vissuto entrambi per un quindicennio della loro esistenza nell’abitazione finanche dalla nascita. Per un verso quindi il marito è legittimamente interessato a ricuperare il proprio investimento e il controvalore della sua quota di comproprietà, per altro verso la moglie e il figlio sono legittimamente interessati a conservare la testimonianza di quindici anni della loro vita quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle loro consuetudini. Senza dimenticare che l'appellante intende continuare ad abitare nella casa, mentre il marito, pur non scartando l'ipotesi di tornare a viverci, non ha escluso l'eventualità di alienare l’immobile.
In frangenti siffatti, tutto ponderato, l'interesse affettivo dell'appellante (e del figlio) è stato ritenuto prevalere su quello meramente economico del marito, sempre che questi non risulti pregiudicato nelle sue aspettative pecuniarie.
L'appello su questo punto è stato dunque accolto, nel senso che la comproprietà è stata sciolta mediante attribuzione dell'intero fondo in proprietà esclusiva alla moglie, con l’obbligo di versare al marito, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, un’indennità, poi quantificata in misura maggiore rispetto a quanto offerto dalla stessa, vale a dire di CHF 300’000.00. Il dispositivo della sentenza, munito dell'attestazione di passaggio in giudicato, vale quale titolo per l'iscrizione del trasferimento di proprietà alla moglie nel registro fondiario. Alla richiesta di iscrizione è stata imposta la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di CHF 300’000.00 al marito e dell'intervenuto svincolo del medesimo dal debito ipotecario presso la Banca, oppure la prova della completa estinzione di tale debito.
Data modifica: 16/05/2017