Abitazione familiare (coniugale) – vendita durante la procedura di divorzio

Caso 4 del 31/12/1999

Di quale protezione gode l’abitazione familiare? Fino a quando?

In una sentenza del 14 aprile 1998* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Per abitazione familiare va inteso il luogo ove si svolge la vita comune dei coniugi.
Secondo l’art. 169 CC (Codice Civile Svizzero) nessuno dei due coniugi può, senza l’esplicito consenso dell’altro, vendere l’abitazione coniugale (appartamento o casa) familiare. La tutela di questa norma si estende a tutta la durata del matrimonio, per cui anche durante l’eventuale causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che i coniugi convivano o si siano separati; la protezione decade soltanto se il coniuge che può valersi della stessa (ossia quello che abita presso l’abitazione coniugale), lasci tale abitazione e non vi sia più alcuna possibilità di riprendere la vita comune.
Il fatto che il coniuge che abita presso l’abitazione coniugale abbia cercato degli acquirenti non basta di per sé a escludere un legittimo interesse a rimanere nella stessa per la durata della causa di divorzio, siccome avrebbe essenzialmente un legittimo interesse a conoscere il prezzo di vendita della proprietà, a tutela dei propri diritti scaturenti dalle pretese di liquidazione del regime matrimoniale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Mi pare corretto che la legge preveda la protezione della cosiddetta "abitazione coniugale o familiare" e mi sembra altrettanto necessario che la stessa non finisca dal momento in cui i coniugi sono semplicemente separati di fatto (vale a dire di regola durante la procedura di divorzio), dato che è soprattutto importante garantire ai figli lo stesso ambiente dove hanno vissuto fino alla separazione dei propri genitori. Ma fino a quando varrà tale protezione?
Con l'estratto della sentenza sopra citata appare chiaro come i nostri Tribunali siano alquanto restii nel togliere la protezione prevista dalla legge per l'abitazione familiare, o meglio a togliere la protezione per la parte di famiglia che rimane a vivere presso tale abitazione. Infatti la legge prevede che non è possibile vendere l'appartamento o la casa coniugale senza il consenso del coniuge che lo occupa (di regola moglie, con i figli), a prescindere dal fatto che magari sia solo il marito ad essere proprietario della casa.
Il problema è però da esaminare dal profilo degli abusi che può generare tale soluzione. A mio giudizio, dinanzi ad una moglie che abita con i figli nell'abitazione coniugale e che nel contempo sta cercando seriamente un compratore per la stessa, la protezione prevista dall'art. 169 CC dovrebbe decadere, siccome risulta sufficientemente dimostrato che la moglie ha perso l'interesse di rimanere presso tale abitazione. Tuttavia è anche vero che non è solo la moglie che va protetta, ma anche e soprattutto i figli, tanto è vero che si parla frequentemente di abitazione famigliare e non solo coniugale.

* Sentenza pubblicata in REP 1998, N. 24.


Data modifica: 31/12/1999

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