Abitazione familiare (o coniugale)

Caso 248 del 01/10/2010

Fino a quando può essere considerata tale un’abitazione familiare (o coniugale)?

In una sentenza del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’art. 169 CC cessa di esplicare i suoi effetti quando il coniuge beneficiario di questa protezione lascia l’abitazione familiare in modo definitivo o per una durata indeterminata di propria iniziativa o per ordine del giudice. Per ammettere che il coniuge abbia lasciato definitivamente l’abitazione familiare, il giudice deve fondarsi su indizi seri.

 

DTF 136 III 257


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 169 CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare. Tuttavia il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al Giudice.
L'abitazione famigliare costituisce il luogo che adempie la funzione di alloggio e che risulta essere il centro della vita familiare. Il carattere di abitazione familiare continua ad essere tale fintanto che dura il matrimonio, anche se i coniugi sono separati di fatto o in procedura di divorzio. E' proprio per questi casi che acquisisce valore la protezione legale dell'art. 169 CC, la cui ratio legis è di evitare che in presenza di tensioni coniugali o per leggerezza il coniuge titolare di diritti sull'abitazione familiaire ne disponga unilateralmente se ciò causa delle particolari difficoltà all'altro coniuge (DTF 114 II 396, consid. 5a).
In certi casi l'abitazione perde la sua qualifica di familiare e di conseguenza anche la protezione datale dall'art. 169 CC. Ciò è in particolare il caso qualora vi sia tra i coniugi una separazione coniugale (art. 117 CC e art. 118 CC), così come pure nei casi di abbandono di comune accordo da parte dei coniugi dell'abitazione familiare, o quando il coniuge protetto dalla norma dell'art. 169 CC lascia definitivamente l'abitazione o la lascia per una durata indeterminata su sua iniziativa o per ordine del Giudice.
Per la qualifica di abitazione familiare non è rilevante la durata del matrimonio (breve o lunga), come neppure la presenza o meno di figli, nonché il regime matrimoniale scelto. L'alloggio provvisorio di un coniuge presso terzi in vista di poter occupare l'abitazione familiare non fa perdere alla medesima questa qualifica.

Sul tema v. anche caso-004.


Data modifica: 01/10/2010

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