Adozione singola – principi

Caso 151 del 12/06/2006

Quali sono le condizioni per permettere un’adozione singola?

In una sentenza del 3 agosto 2005* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito (e ribadito) quanto segue:

Una persona non coniugata può adottare da sola qualora siano realizzate le condizioni per il bene del bambino, nonostante l’assenza di circostanze eccezionali. A causa della sua situazione il richiedente dev’essere particolarmente disponibile. Un’attività professionale a metà tempo non nuoce, di principio, agli interessi del bambino. Una differenza di età superiore ai 40 anni fra il bambino e il futuro genitore adottivo non esclude l’instaurarsi di un normale rapporto di filiazione (richiamo della giurisprudenza di cui alla sentenza pubblicata in DTF 125 III 161).


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con il presente caso si affronteranno i principi legali che regolano l'adozione singola di un minorenne, partendo dal testo legale per poi evocare le referenze giurisprudenziali principali.

  • Giusta l'art. 264 CC il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
  • Secondo l'art. 264b cpv. 1 CC una persona non coniugata può adottare da sola se ha compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  • L'art. 265 cpv. 1 e 2 CC indica che l’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi; se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
  • L'art. 265b cpv. 1 CC precisa che per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
  • Tuttavia secondo l'art.265c cifra 1 CC si può prescindere dal consenso di un genitore s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.
  • L'art. 267 CC prevede che l’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi; i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti (eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante) e con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome; inoltre secondo l'art. 267a CC il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
  • Infine secondo l'art. 268a cpv. 1 e 2 CC l’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti; occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.

Preciso che l'art. art. 264b CC è quello determinante per le adozioni singole, mentre gli altri citati si applicano in genere all'adozione di minorenni.

Altre normative importanti per orientarsi nel campo delle adozioni (singole o congiunte) sono la legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) e l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin).

Per quanto concerne le coppie conviventi, quindi non sposate, un'adozione può aver luogo solo singolarmente e non congiuntamente, dato che l'adozione congiunta è riservata esclusivamente alle coppie coniugate; infatti secondo l'art. 264a CC i coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri; inoltre i coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età, mentre un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.

La principale sentenza che tratta delle condizioni dell'adozione singola è la seguente (con i relativi riferimenti): DTF 125 III 161.

Tra i vari aspetti da prendere in considerazione nell'ambito di un'adozione singola abbiamo, oltre all'età minima dell'adottante, la differenza di età (minima ma anche massima) tra adottante e adottato, la percentuale lavorativa svolta dall'adottante e dunque la disponibilità di tempo messa a disposizione dall'adottante, tenuto conto che non risulta rilevante quella di terzi, anche se parenti.
Tra l'altro nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale ha indicato che un'attività lavorativa svolta all'80% risulta eccessiva per potersi prendere cura di un figlio adottato e che pure è eccessiva una differenza di età tra adottato e adottando di 47 anni.

Per altre informazioni rimando anche al caso 5.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A.11/2005.


Data modifica: 12/06/2006

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