Alimenti a favore dei figli – aumento del tenore di vita

Caso 124 del 04/04/2005

Se la situazione economica dei genitori migliora dopo la pronuncia del divorzio, è possibile chiedere un aumento del contributo di mantenimento a favore dei figli?

In una sentenza del 30 aprile 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, così come alla situazione sociale e alle possibilità economiche del padre e della madre, ciò che impone di prendere in considerazione il tenore di vita di ciascun genitore. Se il tenore di vita di uno dei genitori migliora, il suo contributo di mantenimento può essere adattato in conseguenza alle nuove circostanze.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


L'art. 286 CC, nel caso concreto applicabile per rimando dell'art. 134 cpv. 2 CC, trattandosi di una procedura di modifica del contributo di mantenimento fissato in una precedente sentenza di divorzio, prevede che il giudice può ordinare che il contributo per il mantenimento a favore del figlio sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei suoi bisogni, delle possibilità dei genitori o del costo della vita. Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo. Questa modifica è possibile unicamente se le circostanze previste al momento della fissazione del contributo di mantenimento si sono modificate in modo rilevante e di regola duraturo; non conta per contro sapere se i fatti alla base della modifica fossero o meno prevedibili al momento della pronuncia del divorzio. La procedura di modifica della sentenza di divorzio non deve tuttavia tendere a riesaminare o correggere la sentenza di divorzio, ma ad adattare quest'ultima alle nuove circostanze sopraggiunte per i genitori o il figlio (DTF 120 II 177 consid. 3a). Il giudice della modifica della sentenza sarà dunque vincolato ai fatti constatati dal giudice del divorzio e dovrà ritenere questi fatti come determinanti per poterli paragonare con quelli della nuova situazione, anche se non corrispondevano alla realtà esistente al momento del divorzio (DTF 117 II 359 consid. 6).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha precisato che il il fatto che i giudici cantonali non abbiano accertato la situazione economica del genitore affidatario nell'ambito della procedura di modifica (che a detta della controparte sarebbe notevolmente migliorata) non è da considerare rilevante, siccome un tale miglioramento deve in ogni caso beneficiare in primo luogo al figlio (DTF 108 II 83).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.27/2004 /frs, pubblicata su FamPra.ch 3/2004, pag. 728.


Data modifica: 04/04/2005

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland