Caso 120 del 30/01/2005
Le condizioni per l'ottenimento di alimenti da parte dei figli minorenni si applicano anche ai figli maggiorenni?
In una sentenza dell'8 novembre 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il carattere eccezionale del mantenimento di figli maggiorenni è stato relativizzato con l'entrata in vigore della nuova legge del 1° gennaio 2000, in particolare per quei figli che hanno compiuto 18 anni, ma non ancora 20 anni. La formazione professionale di regola deve essere pianificata, per lo meno in grandi linee, prima della maggiore età. L'obbligo di contribuire ai figli dopo la maggiore età dipende anche dalle relazioni personali; se per la sola colpa del figlio non vi sono rapporti tra lui e il genitore debitore degli alimenti, quest'ultimo può rifiutarsi di pagare; relativizzazione del concetto in caso di divorzio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Alcuni criteri della giurisprudenza sono già stati trattati nel caso-006, caso-009 e nel caso-033.
Nella sentenza oggetto del presente caso val la pena di evidenziare alcuni passaggi, che qui di seguito riassumo:
- la maggior parte dei ragazzi termina le scuole superiori o l'apprendistato dopo il 18esimo anno di età e ciò è da considerare normale, anche se si dovesse bocciare un anno di scuola;
- se è vero che il piano di formazione deve essere già stato determinato, almeno nelle sue grandi linee, prima della maggiore età (DTF 127 I 202 consid. 3e pag. 207; 118 II 97 consid. 4a pag. 98; 117 II 127 consid. 5b pag. 131/132; 115 II 123 consid. 4b-d pag. 126-128), in caso di studi universitari la formazione, che inizia prima della maggiore età e termina dopo, costituisce un tutt'uno (DTF 107 II 465 consid. 6c pag. 476);
- di regola la maturità non costituisce l'obiettivo del figlio, bensì apre la strada per una formazione ulteriore, segnatamente quella universitaria (DTF 117 II 127 consid. 3b p. 129);
- l'obbligo di contribuire al mantenimento di figli maggiorenni dipende anche dall'esistenza di relazioni personali tra figli e genitori (DTF 127 I 202
consid. 3e pag. 207); se tali rapporti sono inesistenti per la sola colpa del figlio, i genitori possono rifiutare di pagare un contributo di mantenimento (DTF 120 II 177 consid. 3c pag. 179 e rinvii); una certa prudenza va tuttavia considerata nel caso di figli di genitori divorziati, dove vi sono emozioni e tensioni maggiori; tuttavia se un figlio che rifiutava durante la minore età di vedere il genitore debitore dell'alimento continua questo suo agire anche dopo il compimento della maggiore età, nel caso in cui il debitore degli alimenti si sia comportato correttamente con il figlio, l' attitudine inflessibile di quest'ultimo può permettere al genitore di non contribuire più al suo mantenimento (DTF 129 III 375 consid. 4.2 pag. 379/380; 113 II 374 consid. 4 pag. 378 ss).
Per quanto riguarda la quantificazione degli alimenti, rimando in particolare al caso-006 e al caso-009.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.205/2004 /frs (cfr. FamPra.ch 2/2005, N. 70, pag. 414).
Segnalo inotre che l’interruzione di un apprendistato, per motivi che non sono riconducibili alla mancanza di volontà, non comporta automaticamente il decadimento della pretesa di mantenimento dopo la maggiore età nel corso di una seconda formazione (sentenza TF 5A_563/2008 del 4 dicembre 2008; v. anche FamPra 2/2009, N. 57).
Nella sentenza TF 5A_636/2013 del 21 febbraio 2014 il Tribunale federale ha precisato che fintanto che i figli maggiorenni non hanno acquisito una (prima) formazione appropriata, i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento del figlio e non possono organizzare liberamente la loro vita, ad es. rinunciando ad un’attività economica, ciò che potrebbe portare a riconoscere un reddito ipotetico.
Nella sentenza TF 5A_330/2014 del 30 ottobre 2014 il Tribunale federale ha precisato che in diritto civile non sussiste un limite temporale assoluto per il mantenimento di figli maggiorenni, segnatamente quello dei 25 anni di età.
Nella sentenza TF 5A_179/2015 del 29 maggio 2015 il Tribunale federale ha relativizzato il carattere eccezionale del mantenimento dei figli maggiorenni a seguito dell’abbassamento della maggiore età. Dal debitore del contributo di mantenimento ci si attende di conseguenza che egli adempia i suoi obblighi finanziari e che sfrutti fino in fondo la sua capacità lucrativa. In generale vale: più un figlio è giovane, più è dipendente dal contributo di mantenimento per figli maggiorenni, ma anche meno egli è in grado di prendere le distanze da esperienze traumatiche nella relazione genitori-figli. Corrispondenti esigenze severe vanno poste all’obiezione dell’inesigibilità. Per contro, più un figlio è grande, meno egli è in generale dipendente dal contributo per figli maggiorenni, ma anche tanto più egli deve essere in grado di acquisire un distacco da avvenimenti precedenti. Ciò legittima di porre esigenze meno severe all’obiezione dell’inesigibilità sollevata dal genitore preso in considerazione.
Nella sentenza I CCA 11.2011.58, condi. 5d, dell08 febbraio 2013 si legge che per le spese dei figli maggiorenni si intende il minimo esistenziale, il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati, le spese di trasferta e i costi del materiale scolastico.
Nella sentenza TF 5A_64/2015 del 2 aprile 2015 il Tribunale federale ha affrontato il tema relativo alla possibilità di ridurre (e non sopprimere) il contributo alimentare a favore del figlio maggiorenne in caso di rottura dei rapporti personali senza coolpa esclusiva imputabile al genitore debitore o al figlio maggiorenne; sul medesimo argomento cfr. anche sentenza TF 5A_179/2015 del 29 maggio 2015, dove tra l'altro viene precisato che i genitori non hanno una responsabilità solidale al mentenimento del figlio maggiorenne.
Data modifica: 30/01/2005