Alimenti a favore dei figli – reddito e tenore di vita superiore alla media

Caso 118 del 02/01/2005

Quali sono i criteri da prendere in considerazione per il calcolo del contributo di mantenimento a favore di figli in cui il reddito e tenore di vita di un genitore è superiore alla media?

In una sentenza del 7 settembre 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il contributo per il mantenimento del figlio non va calcolato considerando semplicemente in modo lineare la capacità finanziaria dei genitori, senza tenere conto della situazione concreta del figlio. Occorre prima di tutto considerare il tenore di vita dei genitori e in seguito adeguare il contributo di mantenimento favore del figlio a dipendenza del caso concreto.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza oggetto del presente caso riporta varie considerazioni alla base del calcolo del contributo di mantenimento a favore dei figli, nel caso in cui la situazione economica dei genitori (o concretamente di un solo genitore) risulta essere superiore ad un medito tenore di vita.
Innanzi tutto precisa che i calcoli forfetari (come ad es. quelli delle Tabelle di Zurigo) non vanno presi in considerazione in astratto, ma occorre sempre valutare la concreta situazione (DTF 120 II 285). Nel caso in cui un figlio abbia dei genitori che godono di un tenore di vita elevato, anch'egli avrà diritto ad un contributo alimentare maggiore, adeguato a questo tenore di vita. Tuttavia in queste situazioni non necessariamente il suo tenore di vita dovrà essere analogo a quello dei genitori e ciò per vari motivi: ad es. siccome non necessariamente i genitori consacrano l'intero reddito al mantenimento della famiglia; inoltre vi possono essere motivi di natura pedagogica che possono imporre di garantire al figlio un livello di vita più modesto rispetto a quello dei genitori (DTF 116 II 110).
Tali principi valgono anche in caso di vita separata dei genitori (DTF 116 II 110) e per figli nati al di fuori del matrimonio (DTF 127 III 68; DTF 116 II 110)
Tra le varie considerazioni il Tribunale federale precisa che occorre prendere in considerazione il tenore di vita di entrambi i genitori e non solo del genitore debitore degli alimenti (e ciò per motivi educativi: DTF 126 III 353), dovendosi anche evitare un'ampia differenza tra tenore di vita del figlio e quello del creditore degli alimenti.

Sostanzialmente il Tribunale federale nella sentenza in oggetto ha confermato adeguato un contributo di mantenimento a favore del figlio di fr. 3'000.-- mensili e ciò anche in base al tenore di vita del genitore obbligato, valutato come superiore alla media ma non lussuoso. Il Tribunale federale ha altresì precisato che nel caso in cui in futuro vi fossero dei bisogni, delle attività del figlio (che attualmente non ha) non contemplate nel contributo di mantenimento previsto e fossero da considerare adeguate nell'interesse per la sua crescita e sviluppo personale, potrà essere data la possibilità di chiedere un aumento del contributo alimentare.

Occorre infine evidenziare che la sentenza non ha potuto affrontare compiutamente tutte le singole censure del ricorrente, siccome il ricorso è stato ritenuto per alcuni aspetti motivato in modo insufficiente.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.66/2004.


Data modifica: 02/01/2005

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