Caso 370 del 01/01/2016
E’ possibile pretendere dal coniuge debitore che cominci il versamento di un contributo alimentare dopo il pensionamento del coniuge beneficiario?
In una sentenza del 13 ottobre 2015 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:
L’impatto di un matrimonio che ha concretamente influito sulla vita dei coniugi (“lebensprägend”) può farsi sentire anche dopo il pensionamento, quando le risorse economiche si riducono. Un contributo alimentare può dunque anche nascere o aumentare a partire dalla data del pensionamento del coniuge creditore.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il marito è nato nel 1953, mentre la moglie 10 anni dopo, vale a dire nel 1963. Il matrimonio è del 1989 e i coniugi hanno avuto due figli, rispettivamente nel 1988 e nel 1991. La coppia si è separata nel 2011 e il Giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio nel 2014.
Dopo aver ricorso al Tribunale d’appello, dinanzi al Tribunale federale la moglie ha portato la richiesta del versamento di un contributo di mantenimento a partire dal 2017 (proprio pensionamento) fino al 2028 (pensionamento del marito).
Anche se l’art. 125 CC non prevede una limitazione temporale del contributo alimentare in caso di divorzio, nella maggior parte dei casi l’alimento termina o si riduce al momento del pensionamento del coniuge debitore, siccome di regola a quel momento le risorse economiche del coniuge debitore si riducono e quando entrambi i coniugi vanno in pensione spesso dispongono di situazioni finanziarie equivalenti.
Se al pensionamento il coniuge creditore non può far fronte al suo debito mantenimento, può tuttavia pretendere di ricevere un contributo alimentare da parte dell’altro coniuge attivo professionalmente fino al pensionamento di quest’ultimo.
Nel caso concreto il matrimonio ha influito concretamente sulla vita della coppia (“lebensprägend”), pertanto il coniuge creditore può prevalersi della protezione della fiducia di mantenere la situazione creatasi con il matrimonio e di conseguenza il coniuge in pensione deve anche poter contare sul mantenimento da parte del coniuge non ancora pensionato. Il fatto che la moglie abbia potuto garantirsi il debito mantenimento con le proprie risorse fino al pensionamento non le preclude la possibilità di beneficiare di un mantenimento a partire dal proprio pensionamento.
Ricordiamo come il Tribunale federale abbia già affermato che il contributo di mantenimento fra coniugi non cessa necessariamente al pensionamento (DTF 132 III 593, conid. 7.2) e può durare anche oltre, se il miglioramento della situazione finanziaria del coniuge ceditore non è immaginabile e le risorse del coniuge debitore lo permettono (DTF 132 III 593, consid. 7.2 e riferimenti; sentenza TF 5A_113/2015, consid. 6.2.1, del 3 luglio 2015; sentenza TF 5A_124/2007, consid. 2.2, del 19 settembre 2007). Sempre il Tribunale federale ha già precisato che esiste la possibilità di prevedere già allo stadio della pronuncia del divorzio l’adattamento del contributo alimentare verso l’alto o verso il basso a dipendenza dei cambiamenti prevedibili della situazione patrimoniale dei coniugi (sentenza TF 5A_664/2007, consid. 4.1, del 23 aprile 2008; sentenza TF 5A_57/2007, consid. 7.1, del 16 agosto 2007; sentenza TF 5C.84/2006, consid. 4.3, del 29 settembre 2006). Il contributo alimentare può dunque anche nascere all’avversarsi di un termine sospensivo in concomitanza con una diminuzione prevedibile della situazione finanziaria del coniuge creditore, come ad es. il suo pensionamento. In applicazione dell’art. 126 cpv. 1 CC il Giudice può d’altra parte fissare il contributo alimentare ad una data posteriore a quella relativa alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio. Ciò accade ad es. quando il coniuge creditore non beneficia di una previdenza professionale sufficiente (v. anche sentenza TF 5A_249/2007, del 12 marzo 2008).
Nel caso concreto il Tribunale federale, accogliendo il ricorso della moglie, ha considerato che il marito fosse in grado di corrispondere un adeguato contributo alimentare alla moglie fino al di lui pensionamento.
Data modifica: 01/01/2016