Caso 87 del 18/08/2003
Nel calcolo del reddito va considerato anche il “bonus”? Anche se pagato in una forma diversa dal versamento in denaro?
In una sentenza del 4 aprile 2003 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
A meno che non faccia sorgere una semplice aspettativa, il “bonus” concesso sotto forma di azioni fa parte del salario; il fatto che il datore di lavoro non lo paghi in contanti non è decisivo, la partecipazione al risultato d’esercizio o la gratifica potendo anche essere stipulata in natura, se del caso mediate la consegna di azioni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione indica che nel calcolo del reddito determinante per la fissazione dei contributi di mantenimento per il coniuge e i figli si deve di regola prendere in considerazione anche il versamento di eventuali "bonus". Questi "bonus", normalmente versati una volta l'anno, al termine del medesimo o nei mesi successivi del nuovo anno, fanno infatti parte del reddito, come pure il reddito accessorio nel caso di attività regolare e costante, la tredicesima mensilità e gratifiche, nonché le indennità forfetarie che eccedono il rimborso di spese effettivamente a carico del dipendente (cfr. in merito Emanuela Epiney-Colombo, in REP 1994, pag. 141 e referenze).
Il Tribunale federale ha precisato che si deve tenere in considerazione la corresponsione di "bonus" anche nel caso in cui il pagamento avviene diversamente che con il versamento in denaro, come ad es. con la consegna di azioni: anche in questi casi si tratta di importi imponibili fiscalmente (sentenza TF 2A.360/2001) che sottostanno alle trattenute sociali (art. 7 let. c RAVS, DTF 102 V 152, consid. 2, pag. 154/155).
Tutte queste modalità di pagamento del salario ricadono sotto gli art. 125 cpv. 2 cifra 5 CC (alimenti a favore del coniuge divorziato) e art. 285 cpv. 1 CC (alimenti a favore dei figli), per cui devono essere di principio considerate nel computo del reddito.
Naturalmente vanno in ogni caso ben chiarite le modalità di versamento: l'ammontare e il valore, la regolarità, se si tratta di importi di cui il destinatario può liberamente immediatamente disporre o solo di aspettative, ecc.
Non va poi dimenticato che occorre verificare se in passato tale "bonus" era consacrato al mantenimento della famiglia oppure costituiva un risparmio; infatti, in quest'ultimo caso, l'ammontare va ad accrescere il capitale e si deve piuttosto verificare in quale misura la sostanza possa essere considerata per il pagamento dei contributi alimentari.
* Massima della sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2003, pag. 690; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.6/2003
Data modifica: 18/08/2003