Caso 86 del 04/08/2003
Nel calcolo del fabbisogno minimo dei coniugi deve essere considerata anche la posta relativa alle imposte correnti?
In una sentenza del 27 marzo 2003 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nel caso in cui i fabbisogni minimi della famiglia non sono coperti, la posta relativa alle imposte non può essere considerata.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale in caso di risorse finanziarie ridotte, in cui le entrate della famiglia non sono sufficienti a coprire i rispettivi fabbisogni minimi di due economie domestiche separate, gli oneri fiscali correnti non possono essere computati nel fabbisogno minimo del coniuge debitore degli alimenti.
Tale giurisprudenza, criticata da parte della dottrina (cfr. RDT 3/4 giugno/agosto 2003, pag. 124-125, dove vengono indicati gli esempi delle fonti di dottrina che criticano la giurisprudenza in questione), è stata dunque confermata. Altre sentenze - pubblicate - sono: DTF 126 III 353 consid. 1a/aa, pag. 356; DTF 127 III 68 consid. 2b, pag. 70; DTF 127 III 289 consid. 2a/bb, pag. 292.
Si deve precisare che tale principio vale sia per il calcolo dei contributi di mantenimento per i figli, che per quelli per il coniuge, segnatamente nell'ambito di un divorzio.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2003, pag. 677; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.282/2002 /min.
Data modifica: 04/08/2003