Alimenti dopo il divorzio – età dei figli a carico

Caso 55 del 14/03/2002

In caso di divorzio, il coniuge affidatario dei figli minorenni è costretto ad intraprendere, rispettivamente estendere un’attività lavorativa?

In una sentenza del 28 agosto 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il contributo di mantenimento è dovuto al coniuge che non può provvedere personalmente in maniera conveniente al proprio mantenimento. Nella misura del possibile dopo il divorzio ogni coniuge deve far fronte personalmente ai propri bisogni (principio del clean break). Un eventuale contributo di mantenimento a favore del genitore affidatario della prole deve essere assicurato fino a che i figli di cui ha la custodia necessitano di un’educazione, di cure estese, generalmente quindi fino al sedicesimo anno di età del figlio più giovane.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La giurisprudenza in questione, per quanto concerne il contributo di mantenimento dopo il divorzio a favore del genitore affidatario, riprende esattamente quanto già previsto dal diritto precedentemente in vigore (cfr. in particolare DTF 115 II 6).
Secondo il Tribunale federale infatti tale giurisprudenza deve essere confermata, siccome l'art. 125 cpv. 2 cifra 6 CC prevede espressamente che per la commisurazione del contributo di mantenimento a favore dell'ex coniuge si deve prendere in considerazione la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli.
In effetti la sentenza chiarisce un dubbio che poteva essere legittimo, ossia quello di sapere se il principio del clean break fosse così determinante da far propendere per un cambiamento di giurisprudenza ed abbassare in modo importante il limite d'età per cui la moglie è costretta ad intraprendere un'attività a tempo parziale (10 anni del figlio più piccolo), rispettivamente a tempo pieno (16 anni del figlio più piccolo).
A mio avviso la questione impone comunque una riflessione, siccome il principio secondo cui dopo il divorzio ogni coniuge deve far fronte personalmente ai propri bisogni (principio del clean break) obbliga il coniuge affidatario prima o poi ad intraprendere un'attività lavorativa tale che gli permetta di auto mantenersi: è quindi evidente che prima si reintegra nel mondo del lavoro e più possibilità avrà per trovare effettivamente lavoro. Ciò porterà il genitore affidatario - con ogni verosimiglianza - ad intraprendere un'attività a tempo pieno prima che il figlio più piccolo avrà compiuto il sedicesimo anno di età, appoggiandosi per la cura e custodia dei figli a parenti o strutture (quali gli asili nido, ecc.).

 

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2002, pag. 145 (5C.48/2001)


Data modifica: 14/03/2002

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