Caso 105 del 01/06/2004
Esiste un'età a partire dalla quale il coniuge creditore degli alimenti (di regola la moglie) non può più essere obbligato ad andare a lavorare o estendere la propria attività lavorativa?
In una sentenza del 20 gennaio 2004* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Una donna, di 46 anni, che si è consacrata a compiti di cura e conduzione dell'economia domestica durante il matrimonio, che non ha nessuna formazione professionale e che parla molto male la lingua del Cantone in cui abita dipende per il proprio mantenimento dal suo ex marito.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
con l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio al 1° gennaio 2000, la giurisprudenza del Tribunale federale doveva necessariamente adeguarsi. Con il nuovo diritto, per quanto concerne il contributo di mantenimento all'ex coniuge, è stato introdotto il concetto del "clean break": si è trattata di una delle novità principali (su questo concetto cfr. caso 104).
Per quanto riguarda la giurisprudenza relativa alla possibilità per il coniuge creditore di alimenti di restare a casa a prendersi cura della prole fino all'età di 10 anni, rispettivamente 16 anni dei figli, senza dover intraprendere un'attività lavorativa o estenderla, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire tale principio (a determinate condizioni) già espresso nella sentenza pubblicata in DTF 115 II 6 (pag. 10 in particolare), confermandolo sotto l'egida del nuovo diritto: cfr. FAMPRA 1/2002, pag. 145 (5C.48/2001); v. anche sentenza TF 5A_478/2010 del 20 dicembre 2010, consid. 4.2.2.2 e riferimenti.
Relativamente all'età massima dell'avente diritto agli alimenti per imporgli di esercitare un'attività lavorativa o estenderla, il Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 127 III 136 (pag. 140 in particolare) sembrava voler relativizzare l'età di 45 anni indicata quando era in vigore il vecchio diritto (cfr. DTF 115 II 6, pag. 13 in particolare), alzando il limite a 50 anni. Ciò è stato poi confermato dalla sentenza TF 5A_478/2010 del 20 dicembre 2010, consid. 4.2.2.2 e riferimenti.
Orbene nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale aveva ribadito l'applicazione del limite dei 45 anni, limite che vista la successiva giurisprudenza va relativizzato. Val la pena di ricordare, come precisa Emanuela Epiney-Colombo, giudice al Tribunale di appello del Cantone Ticino in divorzio.ch, Nota a sentenza apparsa in FamPra.ch 4/2003 pag. 900 DTF 129 III 481 che "si tratta tuttavia di una presunzione di fatto e l'istruttoria può quindi rivelarsi decisiva, l'altra parte potendo portare la controprova (cfr. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, N. 962 p. 185)": ciò significa che il coniuge debitore dell'alimento può portare la prova che, nonostante l'età, esistono le premesse affinché il coniuge creditore debba essere costretto a lavorare o estendere l'attività lavorativa.
Il tutto dipenderà dalle circostanze concrete. V. in proposito anche sentenza TF 5A_181/2014 del 3 giugno 2014, laddove si riparla di 45 anni e non di 50 anni.
Data modifica: 01/06/2004