Caso 75 del 02/02/2003
Quali sono i criteri per il calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio?
In una sentenza dell’11 luglio 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il creditore del contributo di mantenimento ha diritto al medesimo tenore di vita del debitore, nella misura in cui la situazione finanziaria di quest’ultimo lo permette. La scelta del Giudice del metodo di calcolazione deve essere motivata e comprensibile. Uno dei possibili sistemi è quello del minimo vitale con ripartizione delle eccedenze. Una maggiorazione forfetaria del 20% non può essere applicata alle imposte, in quanto in tale ipotesi verrebbe avvantaggiato senza motivo il debitore, che deve versare delle imposte elevate rispetto a quelle dovute dall’altra parte.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il diritto del divorzio in vigore dal 1. gennaio 2000 prevede che nella misura del possibile, ciascun coniuge deve sovvenire lui stesso al proprio mantenimento una volta pronunciato il divorzio, a meno che il matrimonio abbia compromesso la capacità lavorativa del coniuge che richiede l'alimento; in quest'ultima ipotesi la giurisprudenza prevede la necessità di versare un contributo alimentare fintanto che il coniuge creditore non possa ritrovare la propria autonomia finanziaria.
Il limite superiore di tale contributo alimentare sta nel tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma il coniuge debitore dovrà farvi fronte in tale misura solo se le sue risorse finanziarie dopo il divorzio glielo permetteranno ancora.
Uno dei metodi che i Giudici possono adottare per calcolare il contributo di mantenimento è il cosiddetto calcolo delle eccedenze: si parte dai redditi - se del caso potenziali - di ciascun coniuge, si deduce il minimo esistenziale e le poste di fabbisogno indispensabili e si ripartisce per metà l'eccedenza che ne dovesse risultare; tale calcolo va naturalmente adeguato in presenza di figli minorenni da mantenere.
Il Tribunale federale considera dunque lecito tale calcolo - applicato fintanto che dura il matrimonio (art. 163 CC) - anche per valutare il contributo alimentare dopo il divorzio. Si tratta tuttavia di uno dei metodi di calcolo, ma non dell'unico, tanto è vero che tale calcolo risulta a mio giudizio iniquo nei casi di matrimoni di breve e media durata; è pure iniquo se le risorse finanziarie dei coniugi sono particolarmente favorevoli o ancora se al contrario sono precarie o deficitarie. In queste ipotesi, per il calcolo del contributo di mantenimento, si deve piuttosto partire dalle necessità del coniuge creditore, tenendo sempre in considerazione il principio della salvaguardia del minimo esistenziale del coniuge debitore.
Sulla possibilità di estendere il fabbisogno minimo del 20%, il Tribunale federale riporta le controversie dottrinali e giudica che in ogni caso, se si volesse considerare tale maggiorazione, la medesima non andrebbe applicata al minimo esistenziale maggiorato delle imposte, ciò che avvantaggerebbe il coniuge debitore, che di regola paga più imposte dell'altro.
Sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2002, pag. 827; sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.100/2002.
Data modifica: 02/02/2003