Alimenti durante il matrimonio: applicabilità dell’art. 163 CC o 125 CC?

Caso 272 del 16/10/2011

Nell’ambito di misure a tutela dell’unione coniugale o pendente una procedura cautelare di divorzio, per il calcolo degli alimenti a favore del coniuge occorre riferirsi all’art. 163 CC o all’art. 125 CC?

In alcune sentenze, tra cui una del 26 luglio 2011 e un’altra del 9 agosto 2011, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il Giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale e il Giudice delle misure cautelari pendente una procedura di divorzio non devono risolvere il quesito di merito a sapere se il matrimonio ha influito concretamente sulla vita matrimoniale (“lebensprägend”).

Sentenza DTF 137 III 285 e 5A_4/2011.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso-250 era stato fatto riferimento alla questione a sapere se durante una procedura di misure a tutela dell'unione coniugale (ma anche cautelare di divorzio) si potesse mettere in discussione l'applicabilità del cosiddetto "calcolo delle eccedenze" nei casi in cui il matrimonio non fosse "lebensprägend".

Il caso concreto sgombra il campo da ogni dubbio in merito, nel senso che il Giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale e il Giudice delle misure cautelari pendente una procedura di divorzio non devono risolvere il quesito di merito a sapere se il matrimonio ha influito concretamente sulla vita matrimoniale ("lebensprägend"). Durante il matrimonio anche qualora non si possa più contare con una ripresa della vita comune, ossia una riconciliazione, la causa dell'obbligazione alimentare resta l'art. 163 CC (DTF 130 III 537, consid. 3.2); ai sensi di tale norma i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia; essi s’intendono sul loro contributo rispettivo; in tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale. Il Giudice deve partire dalla convenzione, espressa o tacita, conclusa dai coniugi in merito ai rispettivi compiti e le reciproche risorse. Deve prendere in considerazione che in caso di sospensione della vita comune l'art. 163 CC, vale a dire il debito mantenimento della famiglia, impone a ciascun coniuge di partecipare, a seconda delle proprie possibilità, ai costi supplementari generati dalla vita separata. Può dunque accadere che il Giudice debba anche modificare l'accordo tra i coniugi relativo alla loro vita comune, adattandolo ai fatti nuovi. E' in questo senso che va intesa la sentenza pubblicata in DTF 128 III 65, la quale indica che nell'ambito dell'art. 163 CC i criteri applicabili dopo il divorzio (art. 125 CC) relativamente alla fissazione del contributo alimentare tra ex coniugi sono presi in considerazione  in particolare per valutare la ripresa di un'attività professionale da parte di un coniuge (v. anche sentenza TF 5A_122/2011 del 9 giugno 2011, consid. 4). Il Giudice deve quindi esaminare, visti i fatti nuovi (determinati dalla separazione), se e in quale misura si possa pretendere da un coniuge - che si vede sgravato dal suo obbligo di prendersi cura del menage familiare a seguito della separazione - che investa la sua forza lavorativa in altro modo, riprendendo o estendendo la propria attività lavorativa. In effetti in questi casi se la riconciliazione - e di conseguenza la ripresa del riparto dei ruoli precedentemente in essere, non è né ricercata, né ipotizzabile - lo scopo dell'indipendenza economica dei coniugi - segnatamente del coniuge che non esercitava alcuna attività lavorativa, o la svolgeva solo a tempo parziale - acquisisce d'importanza. Ciò vale sia in ambito di misure a tutela dell'unione coniugale, qualora non si possa più contare seriamente in una riconciliazione, sia nell'ambito di una procedura cautelare durante la procedura di divorzio, dove la rottura del vincolo coniugale è molto verosimile (DTF 130 III 537, consid. 3.2).
Il concetto di merito, a sapere se il matrimonio è stato o meno "lebensprägend", è assolutamente irrilevante e non va affrontato né dal Giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, né dal Giudice delle misure cautelari del divorzio.


Data modifica: 16/10/2011

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