Caso 112 del 13/09/2004
Se un coniuge si oppone al divorzio e il matrimonio è stato fino a quel momento di breve durata, il contributo di mantenimento a suo favore va limitato nel tempo?
In una sentenza del 30 agosto 2004* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La durata della vita in comune assume importanza nel quadro dell’art. 125 CC ove si tratti di stabilire se, trattandosi di un’unione di breve durata, il contributo debba limitarsi a garantire il mantenimento di un coniuge solo per il tempo necessario a raggiungere una propria indipendenza economica (potenziamento o reinserimento professionale). Non è di alcuna pertinenza invece ai fini dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (misure di protezione dell’unione coniugale), allorché il matrimonio ancora sussiste.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso-063 avevamo indicato che il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento durante il matrimonio si fonda sul riparto dell'eccedenza - di regola a metà - una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del contributo al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione dell'economia domestica. Avevamo precisato che anche in presenza di un matrimonio di breve durata il criterio di commisurazione dei contributi di mantenimento si basa sempre sul cosiddetto calcolo delle eccedenze e trova dunque la sua base legale nell'art. 163 CC.
Ci eravamo domandati se in caso di matrimonio di breve durata (ad es. di un anno), dove a seguito dell'opposizione al divorzio, quest'ultimo non potrà essere pronunciato prima della scadenza dei quattro anni (dal 1° giugno 2004 due anni) di separazione di fatto (fatta salva naturalmente l'eccezione dell'art. 115 CC), fosse comunque il caso di adottare questo metodo di calcolo, riferendoci tra l'altro alla giurisprudenza del Canton San Gallo, dove in una sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2001, N. 90, viene indicato che nel caso in cui la durata dell'unione domestica è breve, il mantenimento è dovuto di regola solo per un periodo di transizione adeguato oppure non lo è per nulla.
Orbene, con la sentenza qui commentata viene chiarito che l'orientamento della giurisprudenza del Canton San Gallo, non essendo il medesimo stata per il momento avallato dal Tribunale federale, non è condiviso dal Tribunale d'appello di Lugano; fino ad un'eventuale precisazione della giurisprudenza da parte del Tribunale federale in Ticino ci si dovrà dunque attenere al principio secondo cui una breve durata della vita comune (nel caso concreto di un anno e mezzo) non basta a giustificare una limitazione temporale dei contributi fissati a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; il Tribunale d'appello precisa inoltre che tali contributi alimentari possono essere sempre modificati in seguito a cambiamento delle circostanze, come pure dal giudice preposto all'emanazione di misure provvisionali in pendenza di divorzio o separazione (art. 137 CC).
Il Tribunale d'appello precisa ancora - riferendosi a Schwander, Basler Kommentar, N. 9 ad art. 175 CC e a Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N. 18 ad art. 175 CC - che il giudice può limitare le misure nel tempo per favorire una riconciliazione o un accordo dei coniugi (Schwander) oppure per agevolare un riesame della situazione (Hausheer/Reusser/Geiser), aspetti questi che non erano oggetto della sentenza in esame.
* Sentenza non pubblicata.
La portata di questa sentenza è da ritenere oggi piuttosto ridotta vista la sentenza del Tribunale federale 5A_649/2009 del 23 febbraio 2010, di cui al caso-250.
Data modifica: 13/09/2004