Alimenti durante il matrimonio – convivenza di breve durata

Caso 63 del 15/07/2002

Quali sono i criteri determinanti per il calcolo del contributo di mantenimento durante il matrimonio? Se un coniuge si oppone al divorzio e il matrimonio è stato fino a quel momento di breve durata, deve essere previsto un contributo di mantenimento a suo favore?

In una sentenza del 27 marzo 2002* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Durante una causa di stato il contributo di mantenimento in favore di un coniuge si determina secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. I parametri dell'art. 125 CC non incidono sul contributo provvisionale dovuto giusta l'art. 163 CC. Il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del contributo al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione dell'economia domestica.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione indica il criterio di calcolo del contributo di mantenimento durante la procedura di separazione, di divorzio, di protezione dell'unione coniugale e in genere anche nell'attesa che trascorrano i quattro anni previsti dall'art. 114 CC se un coniuge si oppone al divorzio.
E' importante notare come anche in presenza di un matrimonio di breve durata, dove un coniuge si oppone al divorzio magari solo perché vuole evitare provvedimenti da parte della polizia degli stranieri o per "punire" l'altro coniuge, il criterio di commisurazione dei contributi di mantenimento si basa sempre sul cosiddetto calcolo delle eccedenze e trova dunque la sua base legale nell'art. 163 CC.
Ci si può domandare se in caso di matrimonio di breve durata (ad es. di un anno), dove a seguito dell'opposizione al divorzio, quest'ultimo non potrà essere pronunciato prima della scadenza dei quattro anni di separazione di fatto (fatta salva naturalmente l'eccezione dell'art. 115 CC), sia comunque il caso di adottare questo metodo di calcolo, dato che può risultare molto vantaggioso da parte del coniuge che si oppone al divorzio. Tale domanda appare legittima anche alla luce del fatto che la giurisprudenza e la dottrina ammettono che in caso di matrimoni di breve durata non ci si può basare sul criterio di solidarietà post-divorzile e prevedere così un contributo di mantenimento (tra le altre cfr. REP 1992, N. 239; FAMPRA 1/2001, N. 3).
Il solo fatto che vi sia comunque l'obbligo per la moglie (di regola il coniuge finanziariamente più debole) di lavorare (cfr. sentenza 5P.312/2001/sch, oggetto del caso-049) non sana ancora l'ingiustizia dell'applicazione del calcolo delle eccedenze, dato che il coniuge più debole finanziariamente (o meno forte) potrà comunque ottenere un contributo di mantenimento, anche se il suo fabbisogno minimo è coperto con il proprio reddito.
Va in ogni caso precisato che a livello cantonale non tutti i Tribunali sono univoci: ad es. il Kantonsgericht di St. Gallen, in una sentenza pubblicata in FAMPRA 4/2001, N. 90, ha indicato che nel caso in cui la durata dell'unione domestica è breve, il mantenimento è dovuto di regola solo per un periodo di transizione adeguato oppure non lo è per nulla (Cfr. anche Kantonsgericht di St. Gallen in FAMPRA 2/2008, N. 31.).

cfr. tuttavia la giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano al caso-112

* Sentenza non pubblicata.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni.


Data modifica: 15/07/2002

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