Caso 403 del 01/06/2017
Come si calcola il contributo di accudimento nell’ambito della commisurazione degli alimenti per i figli minorenni?
In una sentenza del 3 febbraio 2017 il Kantonsgericht del Canton Zugo ha stabilito quanto segue:
Secondo il nuovo diritto sul mantenimento per i figli minorenni, oltre al fabbisogno in denaro vanno considerati i costi di accudimento. Con l’incremento dell’età del figlio, il fabbisogno in denaro cresce, mentre il contributo di accudimento si riduce. Di conseguenza, per la commisurazione del contributo di mantenimento devono essere determinate diverse fasi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 3 maggio 2013 è stata accertata giudizialmente la paternità di un bambino nato il 30 giugno 2011. A carico del padre è stato fissato un contributo di mantenimento a favore del figlio di CHF 300.00 mensili dal 1° maggio 2013. Il 15 giugno 2016 la madre, previa procedura di conciliazione obbligatoria, ha avviato una procedura di modifica del contributo alimentare, chiedendone un aumento. La causa è in seguito approdata Kantonsgericht (di Zugo).
Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica legislativa relativa alla commisurazione del contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni, equiparando la posizione di quelli nati all’interno di un matrimonio con quelli nati fuori da un matrimonio. Il nuovo diritto si applica anche alle cause pendenti fino a decisione del Tribunale Cantonale, pertanto alla presente fattispecie si applica il nuovo diritto. Mentre il fabbisogno in denaro cresce con l’incremento dell’età, il contributo di accudimento si riduce sulla base della riduzione del bisogno di accudimento con l’avanzamento dell’età. Di conseguenza, per la commisurazione del contributo di mantenimento devono essere determinate diverse fasi. La legge non ha previsto il metodo di calcolo concreto. Fino al 31 dicembre 2016 le tabelle di Zurigo erano un possibile criterio di calcolo, pur adattate al singolo caso. Nulla impedisce di considerare tali tabelle, adeguate dal 2017 al nuovo diritto, anche a partire dal 1° gennaio 2017, ma occorre d’altra parte capire quali possono essere i bisogni concreti di un bambino, nel caso concreto di 5 anni, nonché il tenore di vita e le possibilità economiche dei genitori (cfr. sentenza TF 5A_462/2010, consid. 4.2., del 24 ottobre 2011, considerando non pubblicato nella sentenza DTF 137 III 586 e sentenza TF 5A_671/2014, consid. 5.1, del 5 giugno 2015). Occorre poi considerare delle ipotesi per il futuro, ad es. sull’ipotetico reddito futuro dei genitori (cfr. sentenza TF 5A_579/2011, consid. 2.1., del 27 settembre 2011).
La ricorrente ritiene corretto far riferimento alle tabelle di Zurigo, mentre il padre del minore accenna, ma solo in un primo tempo, al metodo secondo la percentuale di stipendio del genitore (dal 10% al 15% del reddito per ciascun figlio). Orbene, dal 1° gennaio 2017 il metodo di calcolo secondo la percentuale dello stipendio del genitore è da abbandonare definitivamente: d’altra parte il Canton Zugo (e anche il Canton Ticino, n.d.r.) non lo applicava. Pertanto, secondo il Tribunale cantonale di Zugo, con il nuovo diritto si può far riferimento ancora alle Tabelle di Zurigo (ed è ciò che farà verosimilmente anche il Canton Ticino, n.d.r.).
Per il contributo di custodia, entrambe le parti concordano che occorre considerarlo al 100% fino all’inizio delle scuole elementari, al 50% successivamente fino all’inizio delle scuole medie e dopo pari allo 0%.
Nel caso concreto le scalarità del contributo di mantenimento dovranno essere le seguenti:
- dal 1° gennaio 2017 fino all’inizio delle scuole elementari;
- dall’inizio delle scuole elementari fino al pensionamento del padre (fine gennaio 2024);
- dal 1° febbraio 2024 all’inizio delle scuole medie;
- successivamente fino almeno ai 18 anni e anche oltre fino al termine della prima formazione condotta in tempi regolari.
Secondo le tabelle di Zurigo edite al 1° gennaio 2017 un bambino di 5 anni ha un costo di CHF 1’031.00 mensili + assegni famigliari (in seguito “AF”). La madre non svolge alcuna attività lavorativa ed è a carico dell’assistenza pubblica, per cui il contributo di mantenimento in denaro, così come pure il contributo di custodia, sono a carico del padre. Per calcolare il contributo di custodia occorre considerare i costi del fabbisogno minimo della madre, ciò che corrisponde al minimo esistenziale allargato del diritto di famiglia, tra cui l’importo base del minimo esistenziale di CHF 1’350.00, i costi di alloggio (dedotti quelli per il figlio) di CHF 1’265.00 (CHF 1’750.00 ./. CHF 485.00 quota parte del figlio), il premio di cassa malati di CHF 350.00, le imposte di CHF 100.00 (anche se va detto che se la madre è in assistenza non pagherà imposte, n.d.r.) e le ev. spese di comunicazione e di trasporto (nel caso concreto CHF 0.00) per un totale di CHF 3’065.00 mensili.
D’altra parte occorre tuttavia verificare se il padre ha la disponibilità economica di pagare l’importo di CHF 1’031.00 mensili otre AF di CHF 200.00 di parte in denaro + CHF 3’065.00 di contributo di custodia, per un totale di CHF 4’296.00. Il suo reddito è stato calcolato in CHF 8’300.00 mensili + AF, mentre il suo fabbisogno allargato del diritto di famiglia in CHF 4’519.00 mensili, di cui CHF 1’200.00 di minimo esistenziale, CHF 1’800.00 di pigione, CHF 338.00 di cassa malati, CHF 220.00 per ulteriori costi di salute, CHF 61.00 di spese di comunicazione, CHF 200.00 di spese di trasporto e CHF 700.00 di imposte. Quindi mensilmente il padre ha un’eccedenza pari a ca. CHF 4’000.00 (AF compresi) e questa eccedenza è quanto egli deve mettere a disposizione per il mantenimento del figlio, ritenuto che il contributo in denaro pari a CHF 1’031.00 + AF è prioritario rispetto al contributo di custodia. Pertanto il padre è stato obbligato al pagamento del mantenimento del figlio a partire dal 1° gennaio 2017 fino all’inizio delle scuole elementari pari a CHF 1’031.00 + AF, così come al pagamento di CHF 2’769.00 mensili di contributo di custodia, ritenuto che per quest’ultimo si constata dunque un ammanco di CHF 296.00 mensili (cfr. art. 301a let. c CPC).
Dall’inizio delle scuole elementari fino al 31 gennaio 2014 (pensionamento del padre) l’importo in denaro previsto dalle tabelle di Zurigo è di CHF 1’281.00 + AF; ritenuto che a partire da questa età si può pretendere che la madre svolga un’attività 50%, si devono considerare dei costi di custodia pari a CHF 300.00 mensili. L’importo totale degli alimenti di CHF 1’581.00 + AF va pagato - come era previsto secondo il diritto in essere fino al 31 dicembre 2016 - dai genitori in proporzione alle rispettive disponibilità (reddito dedotto il fabbisogno).
La madre, in base alle statistiche citate dal Tribunale cantonale, avrebbe una potenzialità di reddito del 50% (pari a CHF 1’500.00 mensili) e pertanto il contributo di custodia ammonterebbe a CHF 1’533.00 mensili, cifra che le permetterebbe di coprire appena il proprio fabbisogno minimo, senza che si possa pretendere dalla medesima una partecipazione in denaro. Relativamente al contributo di custodia le parti concordano che dall’inizio delle scuole elementari alla madre vada considerata un’attività lavorativa al 50%. Il contributo di custodia ammonta dunque a CHF 1’533.00 mensili, ritenuto che la riduzione del contributo di custodia deve essere considerato forfettariamente in percentuale (50% di CHF 3’065.00), indipendentemente dal redito effettivo. Pertanto, dall’inizio delle scuole elementari (7 anni, agosto 2018) fino al 31 agosto 2024, il contributo di mantenimento ammonta a CHF 3’314.00 mensili (CHF 1’581.00 di contributo in denaro, oltre a CHF 200.00 mensili di AF e CHF 1’533.00 mensili di contributo di custodia). Ancora una volta occorre valutare se il padre sia in grado di pagare tale cifra. Orbene, il suo reddito è sempre di CHF 8’300.00 mensili, mentre il suo fabbisogno è stato ritenuto in CHF 4’669.00 mensili, con un’eccedenza (disponibilità del padre) di CHF 3’831.00 mensili (compresi AF), per cui egli è in grado di pagare l’ammontare di CHF 3’114.00 + AF, di cui CHF 1’581.00 + AF di contributo in denaro e CHF 1’533.00 mensili di contributo di custodia.
Il successivo periodo si riferisce a quello dal 1° febbraio 2024 (pensionamento del padre), fino all’inizio delle scuole medie del figlio (previsto per agosto 2024), momento in cui il contributo di custodia viene a cadere. L’ammontare del contributo alimentare ammonterà sempre a CHF 3’314.00 mensili, ma le entrate del padre si saranno riotte: egli beneficerà di una rendita AVS di CHF 2’350.00 mensili e una rendita completava per figli pari a CHF 940.00 mensili. Egli percepirà anche una rendita pensionistica di CHF 2’017.00 mensili, senza alcuna rendita completava per figli. L’ammontare complessivo delle sue entrate dal 1° febbraio 2014 sarà dunque di CHF 5’307.00 mensili complessivi. Con l’età pensionistica il suo fabbisogno sarà tuttavia ridotto a CHF 4’300.00 mensili, ciò che gli permetterà di avere un’eccedenza (disponibilità) pari a CHF 1’000.00 mensili ca., ciò che dovrà mettere a disposizione per il mantenimento del figlio e comporterà un ammanco sul contributo in denaro di CHF 781.00 mensili (CHF 1’781.00 ./. CHF 1’000.00) e sul contributo di custodia di CHF 1’533.00 mensili. Egli dovrà pagare la rendita completava AVS (CHF 940.00 mensili) e ulteriori CHF 60.00 mensili per arrivare a CHF 1’000.00 mensili.
L’ultimo periodo va dall’inizio delle scuole medie (agosto 2024) fino ai 18 anni di età, rispettivamente fino al termine regolare di una prima formazione del figlio. In questa fase l’ammontare del fabbisogno del figlio secondo le tabelle di Zurigo ammonta a CHF 1’581.00 + AF mensili. Vista l’età del figlio non vi sono altri costi da aggiungere. Il fabbisogno va coperto da entrambi i genitori. Dall’inizio delle scuole medie va pretesa dalla madre un’attività lavorativa a tempo pieno e non può più essere riconosciuto alcun contributo di custodia. Nonostante l’attività lavorativa a tempo pieno della madre il reddito di CHF 3’000.00 mensili non coprirà tuttavia il suo fabbisogno. D’altra parte l’eccedenza del padre per tale periodo, abbiamo visto, ammonterà a CHF 1’000.00 mensili, ed è questo l’importo che andrà destinato al mantenimento del figlio.
La sentenza cantonale di cui sopra merita almeno due considerazioni sintetiche:
- viene abbassata l’età a partire dalla quale si può pretendere da parte del genitore affidatario un’attività lavorativa al 50%, rispettivamente al 100%. Se prima si parlava dei 10/16 anni, oggi si ritengono i 6 o 7/11 anni (cfr. caso 055 e DTF 115 II 6);
- le spese che copre il contributo di custodia sono quelle pari al fabbisogno minimo allargato del diritto di famiglia del genitore affidatario.
Da notare che il Kantonsgericht del Canton San Gallo ha recentemente deciso di adottare il seguente metodo: il contributo di custodia ammonterebbe ad un importo forfetario di CHF 2’800.00 mensili per una custodia al 100% (CHF 2’600.00 se la famiglia vive in campagna), ciò che corrisponderebbe ai costi medi di un’economia domestica; la regola dei 10/16 anni di età del figlio minore per poter pretendere dal genitore affidatario un’attività lavorativa dapprima al 50% e poi al 100% andrebbe modificata e applicata la seguente regola: fino al 6° anni di età nessuna attività lavorativa, dopo fino al 12° anno di età un’attività lavorativa al 35% e in seguito fino al 16° anno di età del 55%, per poi da tale età decadere la possibilità di calcolare il contributo di custodia. Tale contributo di custodia sarebbe dunque di CHF 2’800.00 mensili fino al 6° anno di età del figlio minore, di CHF 1’820.00 (65% di CHF 2’800.00) dal 6° al 12° anno di età e di CHF 1’260.00 (45% di CHF 2’800.00) dal 12° al 16° anno di età: cfr. sentenza del 15 maggio 2017 del Kantonsgericht del Canton San Gallo, FO.2016.5.
Sempre a livello cantonale occorre segnalare che il Kantonsgericht del Canton Lucerna nella sua sentenza del 9 maggio 2017 (LGVE 2017 II Nr. 4) ha considerato che il contributo di custodia corrisponde al fabbisogno minimo allargato del genitore affidatario e ha ritenuto non più applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale che fa riferimento all’obbligo di lavorare per il genitore affidatario al 50% dal 10mo anno di età e al 100% dal 16esimo anno di età del figlio (DTF 137 III 102, consid. 4.2.2), stabilendo per contro l’obbligo del 50% dal 7mo al 12mo anno di età, del 75% dal 12mo al 16mo anno di età del figlio e in seguito al 100%.
Il Kantonsgericht di Friburgo nella sua sentenza del 27 marzo 2017 (101 2016 317) ha anch’egli considerato l’ammontare del contributo di custodia pari alla copertura del fabbisogno minimo del genitore affidatario e pure rimesso in discussione il fatto che la giurisprudenza del Tribunale federale dei 10/16 anni per il compunto di un’attività lavorativa dapprima al 50% e poi al 100% del genitore affidatario (DTF 137 III 102, consid. 4.2.2), facendo piuttosto riferimento al fatto che l’attività al 100% del genitore affidatario possa essere pretesa già dai 10 o 12 anni del figlio.
Data modifica: 19/07/2021