Caso 78 del 01/04/2003
Se i genitori di un figlio si sono risposati, nel calcolo del contributo di mantenimento va considerata la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre? Come deve essere ripartito tra i genitori il fabbisogno in denaro del figlio?
In una sentenza del 30 dicembre 2002 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Quando le disponibilità dei genitori, sommate, sono sufficienti per coprire il fabbisogno del figlio minorenne, è superfluo accertare la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all’obbligo alimentare dei genitori. Il fabbisogno in denaro del figlio tra i genitori deve essere ripartito tra di loro in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il quadro concreto della situazione riportato dalla massima di cui sopra è il seguente.
Fabbisogno del figlio: | CHF 1'920.-- mensili | (contributo in denaro vero e proprio + contributo in natura: cfr. Tabelle di Zurigo) |
Reddito del padre: | CHF 6'270.-- mensili | |
Reddito della madre: | CHF 2'600.-- mensili | |
Fabbisogno del padre: | CHF 3'700.-- mensili | |
Fabbisogno della madre: | CHF 2'340.-- mensili | |
Disponibilità del padre: | CHF 2'570.-- mensili | (CHF 6'270.-- - CHF 3'700.--) |
Disponibilità della madre: | CHF 260.-- mensili | (CHF 2'600.-- - CHF 2'340.--) |
Disponibilità complessive dei genitori: | CHF 2'830.-- mensili | (CHF 2'570.-- + CHF 260.--) |
Dato che la disponibilità complessiva dei genitori (CHF 2'830.--) è superiore al fabbisogno minimo del figlio (CHF 1'920.--), risulta superfluo accertare la situazione finanziaria del secondo marito della madre e della seconda moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all'obbligo dei genitori (cfr. DTF 127 III 71, consid. 3).
Per capire esattamente quanto deve ciascun genitore per il mantenimento del figlio si deve operare il seguente calcolo: fabbisogno totale del figlio x spettanza del genitore obbligato : spettanza totale, ossia quanto segue:
La madre deve contribuire con: | CHF 176.40 | (CHF 1'920.-- x CHF 260.-- : CHF 2'830.--) |
Il padre deve contribuire con: | CHF 1'743.60 | (CHF 1'920.-- x CHF 2'570.-- : CHF 2'830.--) |
Sentenza non pubblicata.
Data modifica: 01/04/2003