Alimenti per i figli – dovere di assistenza del nuovo coniuge

Caso 78 del 01/04/2003

Se i genitori di un figlio si sono risposati, nel calcolo del contributo di mantenimento va considerata la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre? Come deve essere ripartito tra i genitori il fabbisogno in denaro del figlio?

In una sentenza del 30 dicembre 2002 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Quando le disponibilità dei genitori, sommate, sono sufficienti per coprire il fabbisogno del figlio minorenne, è superfluo accertare la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all’obbligo alimentare dei genitori. Il fabbisogno in denaro del figlio tra i genitori deve essere ripartito tra di loro in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il quadro concreto della situazione riportato dalla massima di cui sopra è il seguente.

Fabbisogno del figlio:CHF 1'920.-- mensili(contributo in denaro vero e proprio + contributo in natura: cfr. Tabelle di Zurigo)
Reddito del padre:CHF 6'270.-- mensili
Reddito della madre:CHF 2'600.-- mensili
Fabbisogno del padre:CHF 3'700.-- mensili
Fabbisogno della madre:CHF 2'340.-- mensili
Disponibilità del padre:CHF 2'570.-- mensili(CHF 6'270.-- - CHF 3'700.--)
Disponibilità della madre:CHF 260.-- mensili(CHF 2'600.-- - CHF 2'340.--)
Disponibilità complessive dei genitori: CHF 2'830.-- mensili(CHF 2'570.-- + CHF 260.--)

 

Dato che la disponibilità complessiva dei genitori (CHF 2'830.--) è superiore al fabbisogno minimo del figlio (CHF 1'920.--), risulta superfluo accertare la situazione finanziaria del secondo marito della madre e della seconda moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all'obbligo dei genitori (cfr. DTF 127 III 71, consid. 3).

Per capire esattamente quanto deve ciascun genitore per il mantenimento del figlio si deve operare il seguente calcolo: fabbisogno totale del figlio x spettanza del genitore obbligato : spettanza totale, ossia quanto segue:

La madre deve contribuire con: CHF 176.40(CHF 1'920.-- x CHF 260.-- : CHF 2'830.--)
Il padre deve contribuire con: CHF 1'743.60(CHF 1'920.-- x CHF 2'570.-- : CHF 2'830.--)

Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 01/04/2003

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