Alimenti per il coniuge dopo il divorzio – metodo di calcolo e durata

Caso 322 del 01/12/2013

Quale può essere il metodo di calcolo dei contributi di mantenimento fra coniugi post divorzio nel caso in cui i redditi durante il matrimonio venivano integralmente consumati? Per quanto tempo è ipotizzabile il versamento?

In una sentenza del 15 maggio 2013, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora un matrimonio sia durato oltre vent’anni, si presuppone che abbia avuto ripercussioni sulla vita dei coniugi, anche qualora dal medesimo non siano nati figli comuni. Se i coniugi durante il matrimonio non hanno costituito alcun risparmio e hanno destinato la totalità dei loro redditi alla copertura dei costi di mantenimento, si giustifica di calcolare il contributo di mantenimento secondo il metodo del calcolo del fabbisogno minimo con ripartizione delle eccedenze. Il contributo di mantenimento dopo il divorzio viene di regola limitato all’entrata nell’età pensionabile del debitore del contributo alimentare. Eccezioni sono in particolar modo possibili qualora non sia prevedibile un miglioramento della situazione finanziaria del beneficiario del contributo di mantenimento.

Sentenza TF 5A_748/2012


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il marito è nato nel 1958 e la moglie nel 1956. Il matrimonio è stato celebrato il 16 giugno 1989. Dall'unione coniugale non sono nati figli. Le parti sono separate nell'agosto 2008.

Il marito è giardiniere paesaggista e il suo stipendio è di ca. CHF 90'000.00 annui. La moglie ha una formazione di segretaria; appassionata di cavalli, ha dato in passato delle lezioni di equitazione e dal 2010 beneficia di una rendita di invalidità di CHF 1'160.00 mensili a seguito di una depressione.
La separazione dei coniugi è stata dapprima regolamentata da una convenzione privata, poi nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Il 1° novembre 2010 il marito ha inoltrato la procedura di divorzio unilaterale, durante la quale, pendente una procedura cautelare, le parti hanno trovato un accordo provvisionale, il quale prevedeva tra l'altro il versamento di un contributo alimentare del marito alla moglie pari a CHF 3'750.00 mensili. Il divorzio è stato pronunciato il 5 ottobre 2011, dove è stato fissato il contributo di mantenimento muliebre a CHF 2'200.00 mensili, da versarsi fino all'età AVS del marito. Su ricorso della moglie, il Tribunale d'appello ha aumentato il contributo di mantenimento a CHF 2'840.00 mensili, lasciando invariata la durata.
La moglie ha ricorso al Tribunale federale, chiedendo un contributo di mantenimento di CHF 4'240.00 mensili vita natural durante.

Litigiosi sono l'ammontare del contributo alimentare a favore della moglie e la durata.

Il Tribunale federale, ricordando i principi che reggono il diritto al contributo alimentare coniugale, ha indicato che nel caso concreto il matrimonio ha influito sulla situazione finanziaria del coniuge creditore ("lebensprägend"), siccome, anche se dall'unione coniugale non sono nati figli, il matrimonio è durato una ventina d'anni. Neppure il fatto che la moglie abbia svolto durante il matrimonio un'attività lavorativa marginale (corsi di equitazione per CHF 600.00 mensili di reddito dal 1990 al 2007) può permettere di ribaltare tale presunzione, dal momento che non ha permesso alla moglie di assicurarsi una certa autonomia.

Sul metodo di calcolo dell'ammontare del contributo alimentare muliebre, il Tribunale federale ha rilevato che nel caso concreto le parti non hanno accumulato risparmi e la rendita AI della moglie, pari a CHF 1'160.00 mensili, non permette di compensare i cosi supplementari dovuti a due economie domestiche separate, per cui si giustifica l'applicazione del cosiddetto calcolo delle eccedenze, naturalmente tenuto conto anche della rendita AI percepita dalla moglie.

Sulla durata del contributo alimentare, il Tribunale federale ricorda che occorre riferirsi ai criteri previsti all'art. 125 cpv. 2 CC (come d'altra parte già indicato nella sentenza pubblicata in DTF 132 III 598, consid. 9.1); è necessario in particolare prendere in considerazione anche le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza  (art. 125 cpv. 2 cifra 8 CC). Anche se sovente il contributo alimentare è previsto fino a quando il coniuge debitore raggiunge l'età AVS, non si può escludere che vi sia il diritto alla rendita senza una limitazione nel tempo (DTF 132 III 593, consid. 7.2 e sentenze citate) e ciò in particolare quando non vi è da attendersi un miglioramento della situazione finanziaria del coniuge creditore e che i mezzi economici del coniuge debitore lo permettano (v. in particolare sentenza TF 5A_679/2007 del 13 ottobre 2008, consid. 4.6.1).
Nel caso concreto la previdenza professionale del marito è stata ripartita in sede di divorzio in ragione di 1/2 ciascuno ai sensi dell'art. 122 CC, per cui i coniugi si trovano in una situazione paritaria, nel senso che la moglie, che ha lavorato poco durante il matrimonio, ha avuto la possibilità di compensare la perdita pensionistica: non vi sono pertanto elementi che possano condurre a prevedere un contributo alimentare a suo favore anche dopo il pensionamento del marito: non vi sono infatti elementi che possano far suppore che il marito, che svolge un'attività lavorativa da dipendente, continui la sua attività professionale dopo i 65 anni.

Nel calcolo del contributo di mantenimento occorrerà comunque prendere in considerazione nel fabbisogno della moglie gli oneri concernenti l'obbligo per la medesima di pagare dei contributi AVS e che dovrà costituirsi una previdenza professionale per il periodo tra il momento della suddivisione della cassa pensioni con il marito e la data quando la stessa percepirà la rendita AVS, dato che la costituzione di una previdenza di vecchiaia appropriata fa parte del debito mantenimento post divorzio (art. 125 cpv.1 CC i.f. e DTF 135 III 158, consid. 4.1; v. anche caso 220).
 

Annoto come il Tribunale d'appello di Lugano si scosti dalla giurisprudenza del Tribunale federale sopra riassunta, applicando un calcolo differente (v. caso 262). Invero il metodo di calcolo del Tribunale federale è senz'altro meno complesso e da condividere.


Data modifica: 01/12/2013

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland