Caso 79 del 15/04/2003
Il Giudice del divorzio può pronunciarsi sugli alimenti a favore dei figli che divengono maggiorenni durante la procedura di divorzio anche per il periodo dopo il compimento della maggiore età?
In una sentenza del 26 settembre 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il genitore a cui è attribuita l’autorità parentale fa valere nella causa di divorzio in nome proprio e al posto del figlio minorenne i contributi per il mantenimento dovuti a quest’ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne durante la procedura, tale facoltà del genitore (Prozessstandschaft) continua per i contributi posteriori al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio oramai maggiorenne vi acconsenta.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione esamina l'art. 133 cpv. 1 CC, laddove viene indicato da un lato che Giudice del divorzio disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il contributo di mantenimento dell'altro genitore e dall'altro che il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
Il testo di legge - indica il Tribunale federale - non precisa tuttavia chi possa far valere giuridicamente la pretesa alimentare se il figlio diviene maggiorenne in corso di causa.
La giurisprudenza federale prevede che durante la procedura di divorzio il detentore dell'autorità parentale possa far valere in proprio nome i diritti dei figli, tra cui quelli relativi al contributo di mantenimento (DTF 112 II 199 consid. 2 p. 202; DTF 109 II 371 consid. 4 p. 372/373; DTF 107 II 465 consid. 6b p. 473). Dato che tale giurisprudenza si riferisce ai diritti del detentore dell'autorità parentale, forzatamente dovrebbe valere solo per il periodo della minore età del figlio. Tuttavia l'art. 133 cpv. 1, seconda frase CC è andato oltre e prevede esplicitamente che il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli. Ciò permette al Giudice del divorzio di pronunciarsi anche se il figlio diviene maggiorenne durante la procedura, senza doverlo obbligare ad iniziare una nuova causa contro il genitore obbligato all'alimento. Tuttavia, dato che il figlio è divenuto maggiorenne, la pretesa non può essere fatta valere dal genitore detentore dell'autorità parentale contro o senza il suo consenso. Se il figlio approva le pretese del genitore la sentenza del Giudice del divorzio avrà valore anche per lui, tenuto conto che tale contributo alimentare dovrà ormai essergli versato direttamente.
Sentenza pubblicata in DTF 129 III 55.
Data modifica: 15/04/2003