Alimento al genitore che deve prendersi cura dei figli bisognosi di cure

Caso 169 del 02/04/2007

Quale è l’età determinante dei figli per poter pretendere che il genitore affidatario possa riprendere un’attività lavorativa a tempo pieno nel caso in cui il figlio abbia bisogno di cure particolari?

In due sentenze, una del 14 settembre 2005 e l’altra del 2 agosto 2006*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nel caso in cui i figli necessitino di cure particolari, si può derogare alla giurisprudenza secondo cui il genitore affidatario è costretto ad intraprendere un’attività lavorativa a tempo parziale dai 10 anni del figlio più piccolo, rispettivamente a tempo pieno dai 16 anni del figlio più piccolo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'ormai costante giurisprudenza del Tribunale federale, rimasta invariata anche con l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio del 1° gennaio 2000, il limite d'età per cui il genitore affidatario (di regola la madre) è costretto ad intraprendere un'attività lavorativa a tempo parziale è quando il figlio più piccolo compie 10 anni, rispettivamente a tempo pieno quando compie i 16 anni (cfr. caso 055 e DTF 115 II 6).
Vi sono vari motivi per cui si può derogare a questa regola, come ad es. gli altri fattori di ponderazione previsti all'art. 125 cpv. 2 CC.
Nelle sentenze del Tribunale federale oggetto del presente commento, la giurisprudenza ha previsto la possibilità di derogare alla regola sopra descritta anche nel caso in cui il genitore affidatario non si occupa del quotidiano del figlio, siccome p. es. il figlio è collocato in una struttura in internato (in questo caso il Tribunale federale ha ritenuto che il limite dei 16 anni di età del figlio può essere abbassato - sentenza 5P.242/2006) oppure nel caso in cui il figlio necessita di cure particolari, siccome con problemi di salute (in quest'altro caso il Tribunale federale ha ritenuto che il limite dei 16 anni di età del figlio potesse essere aumentato, segnatamente a 18 anni, momento in cui il bambino in questione, sofferente di un'epilessia congenita e di diversi ritardi sullo sviluppo, potrà beneficiare di una struttura statale protetta con un relativo lavoro; da notare che comunque per la madre, genitore affidatario, vista l'età della medesima - 54 anni - e l'assenza dal lavoro da parecchi anni - 24 - , i suoi problemi di salute, la situazione del mercato del lavoro e la buona situazione economica dell'ex marito, il Tribunale federale ha preteso una sua attività comunque solo a tempo parziale anche dopo il compimento dei 18 anni di età del figlio - sentenza 5C.171/2005).

 

* Sentenza non pubblicate sulla raccolta ufficiale, ma reperibili sul sito internet del Tribunale Federale: 5P.242/2006 e 5C.171/2005.

Segnalo che nella sentenza TF 5A_560/2008 del 3 dicembre 2008 il Tribunale federale ha confermato che se il genitore affidatario esercita un'attività lavorativa a tempo parziale, allorquando che teoricamente potrebbe non farlo a seguito dell'età dei figli, per il calcolo degli alimenti a favore di tale genitori occorre riferirsi al reddito effettivamente conseguito , ma non si può pretendere che che aumenti la sua percentuale lavorativa.

Segnalo inoltre che la giurisprudenza del Tribunale federale dei 10/16 anni dei figli secondo la quale questa regola non si applica necessariamente alla nuova moglie del padre dei minori è stata confermata con sentenza 5A_214/2010 del 9 novembre 2010.


Data modifica: 02/04/2007

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