Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell’altro

Caso 290 del 16/07/2012

Quale base legale è applicabile alla fattispecie in cui un coniuge affida all'altro l'amministrazione della sua sostanza?

In una sentenza del 6 dicembre 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Quando un coniuge ha affidato all’altro l’amministrazione della sua sostanza, ci si trova di principio di fronte a un rapporto di mandato; giusta l'art. 400 CO, il mandatario, a ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato e a restituire tutto ciò che ha ricevuto in forza del mandato.

Sentenza TF 5A_531/2011.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 1998; il regime matrimoniale da loro pattuito sin dal matrimonio è quello della separazione dei beni; dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi si sono separati nel 2006 e nel 2009 il marito ha inoltrato al giudice una procedura di divorzio unilaterale.
L'unico aspetto rimasto controverso è la condanna del marito a versare alla moglie l'importo di CHF 140'000.00, oltre interessi; durante il matrimonio la moglie aveva consegnato al marito tale somma ed egli l'aveva utilizzata a suo proprio nome per il tramite compravendite di titoli di cui solo lui decideva. Al momento del divorzio la moglie si è lamentata di non aver mai ricevuto alcun rendiconto sugli investimenti effettuati dal marito con i suoi soldi.

Giusta l'art. 195 cpv. 1 CC se un coniuge ha espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, si applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. Vi è dunque un rinvio agli art. 394 - art. 406 CO, ciò che fa risultare la gestione dei beni esterna alle norme sul regime matrimoniale: siamo dunque in presenza di un contratto concluso tra coniugi del diritto delle obligazioni.
Secondo l'art. 400 cpv. 1 CO il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. La presentazione dei conti deve permettere al mandante di verificare la corretta esecuzione del mandato e l'andamento dei suoi affari (DTF 110 II 181, consid. 2). In materia di gestione patrimoniale, i rendiconti devono segnatamente indicare come sono avvenute le transazioni e permettere di determinare con precisione il risultato della gestione. Il fatto che il mandatario sia il coniuge non lo dispensa dal render conto della sua gestione; al contrario, tale obbligo è anzi rafforzato dall'assistenza e fedeltà reciproca previste dall'art. 159 CC, così come pure dal dovere di informazione ex art. 170 CC. Quanto al dovere di restituzione, non si limita unicamente ai valori ricevuti dal mandatario da parte del mandante per l'esecuzione del mandato, ma si estende anche a ciò che ha ricevuto da terzi nello svolgimento del mandato. Il mandatario è quindi tenuto a restituire tutti i valori che hanno un legame intrinseco con l'esecuzione del mandato (DTF 132 III 460, consid. 4.1).

Nel caso concreto il marito ha asserito di aver gestito al meglio i fondi ricevuti dalla moglie, in qualità di non professionista e a titolo di favore, gestendo il denaro con le stesse cure dedicate al proprio denaro, precisando di aver dato seguito al suo dovere di render conto con la presentazione di una tabella ricapitolativa degli importi investiti e producendo delle pezze giustificative dimostranti l'evoluzione complessiva degli investimenti di entrambi i coniugi, offrendo dunque unicamente la restituzione del residuo relativo all'investimento del denaro della moglie.
Orbene, il marito era tenuto a render conto della gestione del patrimonio della moglie in modo tale da permetterle di determinare con precisione il risultato di tale gestione. La sua qualità di coniuge non dispensa il marito da tale obbligo; al contrario, tale obbligo è rafforzato dal dovere di informazione sopra citato. Non è dunque sufficiente produrre gli estratti bancari globali e limitarsi ad affermare che la mandante doveva subire la perdita sul globale degli investimenti dei coniugi in proporzione all'importo da lei apportato. Il marito non ha dunque dato seguito al suo obbligo di render conto, ciò che avrebbe permesso alla moglie di stabilire che i suoi fondi avevano subito una perdita e che a sua volta avrebbe autorizzato il marito a farla valere al momento della restituzione del denaro.  Il coniuge incaricato avrebbe dunque dovuto dimostrare che sono intervenute perdite nell’ambito dell’investimento dei fondi dell’altro coniuge. Tenuto conto che non è riuscito ad apportare tale prova, egli è stato condannato a restituire i fondi che gli erano stati affidati, oltre interessi.


Data modifica: 16/07/2012

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