Anticipo alimenti – scadenza del termine di 60 mesi

Caso 138 del 13/11/2005

A quanto ammonta e quando scade l’anticipo degli alimenti da parte del Cantone a riguardo dei contributi di mantenimento a favore dei figli minorenni?

In una sentenza del 4 ottobre 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’ammontare dell’anticipo, che può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene di regola versato al principio di ogni mese per il mese corrente, corrisponde all’importo degli alimenti stabilito dalla sentenza o dalla convezione, ritenuto un massimo mensile di CHF 700.00 per ogni figlio. La prestazione può essere erogata per un periodo massimo di 60 mesi cumulativi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 293 cpv. 2 CC, il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipi quando i genitori non adempiono al loro obbligo di mantenimento del figlio. Nel Cantone Ticino l'art. 27 LAS prevede che lo Stato garantisca, nei limiti delle disposizioni del regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento. Lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento.
Il 14 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha modificato il regolamento di applicazione della legge cantonale e ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2005 la prestazione, limitata come in precedenza comunque a CHF 700.00 mensili per ciascun figlio, può essere erogata per un periodo massimo di 60 mesi cumulativi. Le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore fino alla loro scadenza (la decisione di anticipo è, di regola, valida un anno ed è rinnovabile alla scadenza).
Il Tribunale federale nel caso concreto ha respinto un ricorso presentato da una madre, la quale alla fine del 2004 aveva chiesto il rinnovo dell'anticipo alimenti per tutto il 2005, rinnovo negatole siccome con il nuovo regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2005 la madre risultava aver ormai esaurito il proprio diritto massimo all'ottenimento dell'anticipo alimentare, dato che le erano ormai state versate in passato più di 60 indennità mensili.
La conseguenza di quanto sopra è che l'autorità tutoria (in Ticino le Commissioni Tutorie Regionali) è sempre più sollecitata per prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione della pretesa di mantenimento, in particolare dal momento in cui le 60 mensilità sono scadute e il genitore debitore del contributo alimentare a favore dei figli minorenni continua a non pagare (o pagare in misura ridotta) (art. 290 CC).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 1P.298/2005 /biz


Data modifica: 13/11/2005

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