Appello contro l’omologazione di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio

Caso 227 del 15/10/2009

E’ possibile presentare ricorso in appello contro la sentenza che decide l’omologazione di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio?

In una sentenza del 18 marzo 2009, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Quantunque regolate consensualmente, le conseguenze accessorie al divorzio possono essere impugnate, secondo le rispettive norme di procedura, con i mezzi ordinari di ricorso offerti dal diritto cantonale. Nel Canton Ticino è dato il rimedio dell’appello (art. 423b cpv. 2 CPC), che permette di censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l’applicazione del diritto.

 

I CCA 11.2009.18.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto i coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Dopo aver ascoltato i coniugi in udienza, il Pretore ha assegnato alle parti il termine bimestrale di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC), scaduto il quale essi hanno confermato la loro volontà di divorziare e il contenuto della convenzione. Statuendo in seguito con sentenza, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi. Contro la sentenza appena citata il marito è insorto con un ricorso in appello.

Il Tribunale d'appello ha indicato che nel caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo unilateralmente fino al giorno dell'ultima audizione, ovvero fino alla conferma scritta inviata al Giudice dopo il periodo di riflessione di due mesi (art. 111 cpv. 2 CC). Dopo tale conferma la convenzione diventa vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente. Alle parti resta tuttavia la facoltà di chiedere al Giudice di non omologarla (v. anche caso-142), invocando vizi della volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 CC e art. 141 cpv. 3 CC (RtiD I-2004 pag. 593  n. 72c). La prova delle circostanze che si oppongono all'omologazione incombe a chi se ne prevale (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 82 ad art. 140 CC).
In concreto l'appellante non ha contestato il principio del divorzio (che è così passato in giudicato), ma le relative conseguenze accessorie. Quantunque regolati consensualmente, tali conseguenze possono essere impugnate, secondo le rispettive norme di procedura, con i mezzi ordinari di ricorso offerti dal diritto cantonale (FF 1996 I pag. 164; Leuenberger/Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 6 ad art. 140 CC; GLoor in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 140). Nel Canton Ticino è dato il rimedio dell'appello (art. 423b cpv. 2 CPC), che permette di censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto.
Se l'art. 149 cpv. 1 CC indica che in caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio (ossia la pronuncia del divorzio) può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto per vizi della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune, la questione a sapere quali sono le censure che possono essere sollevate in appello contro gli effetti accessori al divorzio (se solo per vizi della volontà o per violazione di nor­me federali di procedura, se senza particolari restrizioni o se ancora tenuto conto di eventuali limitazioni dalla procedura cantonale) non è stata risolta dal Tribunale d'appello; in ogni caso sicuramente sulle questioni riguardanti i figli vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il Giudice non è vincolato alle convenzioni stipulate dai coniugi (DTF 128 III 413).


Data modifica: 15/10/2009

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