Caso 91 del 02/11/2003
Nell’ambito delle procedure di protezione dell’unione coniugale il ricorso in appello ha effetto sospensivo?
In un decreto presidenziale del 15 ottobre 2003 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Non vi è motivo per trattare le misure di protezione dell’unione coniugale diversamente dalle misure provvisionali nelle cause di separazione o di divorzio (art. 137 CC), cui in sede di appello l’effetto sospensivo è negato per legge (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC).
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC sono provvisoriamente esecutive senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza le misure provvisionali giusta l’art. 137 CC. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare in merito che non è arbitraria la norma che non consente al Presidente della Camera Civile, alla quale è proposto ricorso contro una decisione del Pretore sulle misure provvisionali secondo l'art. 137 CC, di sospendere gli effetti in attesa del giudizio di appello.
La base legale relativamente all'effetto sospensivo dell'appello contro una decisone pretorile di protezione dell'unione coniugale (art. 171 CC e segg.) è data dall'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC. Il Presidente della Prima Camera Civile del Tribunale d'appello ha tuttavia precisato che la questione deve essere trattata alla stregua della giurisprudenza relativa all'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, per cui neppure in quest'ambito si può chiedere l'effetto sospensivo e il giudizio di protezione dell'unione coniugale è immediatamente esecutivo.
* Decreto non pubblicato.
Per la portata di questa giurisprudenza dopo il 1° gennaio 2011 (data di entrata in vigore del codice di diritto processuale svizzero) cfr. caso-276.
Data modifica: 02/11/2003