Caso 405 del 01/07/2017
A quali condizioni le indennità previste agli art. 165 cpv. 1 CC e art. 165 cpv. 2 CC sono applicabili e come vengono calcolate?
In una sentenza del 19 settembre 2016 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Per determinare un'equa indennità fondata sull'art. 165 cpv. 2 CC occorre conoscere quale era il fabbisogno ordinario della famiglia durante la vita in comune. Sapere se un coniuge abbia contribuito al fabbisogno familiare “in misura notevolmente superiore” rispetto a quanto sarebbe stato tenuto implica accertare, di conseguenza, a quanto ammontasse mediamente il fabbisogno della famiglia (durante la vita comune) e in che modo tale fabbisogno era finanziato.
Ai sensi dell’art. 165 cpv. 1 CC, la collaborazione del coniuge è “notevolmente superiore” quando equivale, in sostanza, all'esecuzione di compiti da parte di un lavoratore stipendiato; l’indennità si giustifica soprattutto quando il coniuge che collabora nella professione dell'altro non partecipa ai benefici del lavoro di lui, in specie se i coniugi hanno adottato la separazione dei beni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati a Lugano nel 1986, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie, ormai maggiorenni. Le parti vivono separate di fatto dal 2005. Il 4 aprile 2007 il marito ha avviato la procedura di divorzio unilaterale. Esperita l’istruttoria, la sentenza è stata emanata il 22 settembre 2014. Il primo giudice ha tra l’altro ingiunto alla moglie di versare al marito CHF 100’000.00 con interessi in restituzione di un mutuo e CHF 70’000.00 con interessi a titolo di indennità fondata sull'art. 165 cpv. 2 CC. Contro tale sentenza la moglie è insorta al Tribunale d’appello.
Riguardo al mutuo di CHF 100’000.00 che il marito ha concesso alla moglie la moglie ha opposto in compensazione di avere eseguito in favore del coniuge tutta una serie di pagamenti dalle causali più disparate, quali ad es. la casa malati della famiglia, fatture di garage, orario del medico del marito, viaggi, vacanze, ristoranti, acquisti di vestiti, benzina, III° pilastro del marito, imposte di quest’ultimo, ecc. Il Pretore ha ritenuto tuttavia che nessuno di quei versamenti potesse essere compensato con il mutuo di CHF 100’000.00, trattandosi di spese che rientravano nell'ordinario mantenimento della famiglia (art. 163 CC).
Per quanto concerne l’importo di CHF 70’000.00 la moglie ha contestato l’adempimento delle condizioni alla base dell’art. 165 cpv. 1 CC.
Prestito di CHF 100’000.00
L’art. 165 cpv. 2 CC prevede de che il coniuge ha diritto ad una equa indennità qualora con il suo reddito o la sua sostanza, abbia contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto. L'indennità dell'art. 165 cpv. 2 CC va definita sulla base degli accordi intercorsi fra i coniugi circa il riparto dei compiti assunto all'interno della coppia, in modo da valutare se il coniuge in questione abbia davvero contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto secondo gli accordi. Se non risultano accordi, l'eventuale indennità va determinata in base a criteri oggettivi, indipendentemente dal fatto che un coniuge si rendesse conto o no della partecipazione finanziaria “notevolmente” superiore prestata dall'altro rispetto agli obblighi imposti dal diritto matrimoniale. È necessario dunque valutare in ogni singolo caso la natura e l'entità del contributo pecuniario (o della collaborazione professionale) prestate da quel coniuge, confrontandole con le altre prestazioni fornite come contributo ordinario al mantenimento della famiglia. Per determinare un'equa indennità fondata sull'art. 165 cpv. 2 CC occorre conoscere quale era il fabbisogno ordinario della famiglia durante la vita in comune. Sapere se un coniuge abbia contribuito al fabbisogno familiare “in misura notevolmente superiore” rispetto a quanto sarebbe stato tenuto implica accertare, di conseguenza, a quanto ammontasse mediamente il fabbisogno della famiglia nel caso specifico e in che modo tale fabbisogno fosse finanziato. Mancando un simile termine di riferimento, non è possibile stabilire se un coniuge abbia davvero contributo in misura superiore – né tanto meno notevolmente superiore – al dovuto.
Orbene, nel caso concreto il Tribunale d’appello ha rilevato che i dati sul fabbisogno minimo delle parti calcolato dal Pretore si riferiscono al periodo successivo la separazione di fatto e tutto si ignora sulla proporzione in cui durante la comunione domestica i coniugi sovvenzionassero il fabbisogno della famiglia. Il mero fatto di contribuire al sostentamento della famiglia non dà diritto di per sé a crediti compensativi, nemmeno se i coniugi vivono nella separazione dei beni, a meno che costoro si siano accordati in tal senso. Su questo punto l’appello è stato respinto.
Indennità di CHF 70’000.00
Il coniuge che ha collaborato alla professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità (art. 165 cpv. 1 CC). La collaborazione del coniuge è “notevolmente superiore” quando equivale, in sostanza, all'esecuzione di compiti da parte di un lavoratore stipendiato (DTF 120 II 280 consid. 6a; sentenza TF 5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1). L'indennità si giustifica soprattutto quando il coniuge che collabora nella professione dell'altro non partecipa ai benefici del lavoro di lui, in specie se i coniugi hanno adottato la separazione dei beni. I salari di categoria, comprese le quote delle assicurazioni sociali, costituiscono un punto di partenza, ma vanno commisurati alle circostanze concrete (I CCA 11.2012.37, consid. 8b con rinvii, del 13 ottobre 2014; sentenza TF 5A_642/2011, consid. 5.2, del 14 marzo 2012).
Un coniuge che, oltre a svolgere la propria attività lucrativa a tempo pieno, collabora per circa quattro ore la settimana sull'arco di dieci anni – come ha fatto il marito nel caso concreto – in mansioni amministrative o commerciali alla professione dell'altro contribuisce al mantenimento della famiglia non solo in misura superiore, ma in misura notevolmente superiore a quanto gli impone l'art. 163 cpv. 1 CC. Diversamente da quanto si è visto per il contributo in denaro della moglie (art. 165 cpv. 2 CC), il quale non può essere definito “notevolmente superiore” agli obblighi derivanti dal matrimonio in mancanza di ogni termine di riferimento circa il reciproco finanziamento del fabbisogno familiare durante la vita in comune, per quanto riguarda la collaborazione professionale del marito il quadro è chiaro: tra il 1994 e il 2004 entrambi i coniugi hanno lavorato a tempo pieno, ma oltre all'attività a tempo pieno il primo ha fornito una prestazione lavorativa di circa quattro ore settimanali a sussidio dell’altro. Il Pretore ha ritenuto equo l'ammontare dell'indennità chiesta dal marito (CHF 70’000.00), rilevando che tale somma corrisponde a una retribuzione di CHF 35.00 orari (per 2000 ore di lavoro), ciò che il Tribunale d’appello ha ritenuto adeguato per il lavoro svolto dal marito; per di più, come ricorda il Pretore, il marito non profitta dei benefici del lavoro svolto partecipando alla liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi avendo adottato la separazione dei beni.
Pertanto, anche su questo punto l’appello è stato respinto.
Data modifica: 01/07/2017