Applicazione dell’art. 20 CO ai contratti di mantenimento

Caso 382 del 01/07/2016

E’ possibile contestare un contratto di mantenimento facendo valere la sua nullità ex art. 20 CO?

In una sentenza del 9 febbraio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’art. 20 CO è applicabile alle convenzioni di diritto civile a seguito del rinvio dell’art. 7 CC. Un contratto di mantenimento è nullo se il contributo di mantenimento convenuto ed approvato dall’autorità competente manifestamente non corrisponde ai bisogni del minore o se non considera le condizioni di vita e le possibilità economiche dei genitori ai sensi dell’art. 285 cpv. 1 CC.

Sentenza TF 5A_630/2015
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi sono genitori di due figli comuni, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2002. Il marito è padre anche di un altro figlio, avuto da un’altra donna, nato nel 2004.
Il Giudice ha dapprima pronunciato la separazione nel 2003 e in seguito il divorzio nel 2006. Il marito/padre è stato tra l’altro condannato a pagare determinati contributi alimentari per moglie e figli comuni. Per il figlio extraconiugale il padre ha sottoscritto con la relativa madre un contratto di mantenimento nel 2004.
Nel 2013 il padre si è rivolto al Giudice chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di mantenimento del 2004. La sua domanda è stata respinta, così come pure i suoi ricorsi sino al Tribunale federale.

Come detto il padre fa vare la nullità del contratto di mantenimento del 2004. Fa valere in particolare la violazione degli art. 20 CO e art. 27 cpv. 2 CC.
Il contratto di mantenimento violerebbe il principio della parità di trattamento tra i suoi tre figli, violando così l’art. 285 cpv. 1 CC. Oltre tutto intaccherebbe il suo minimo esistenziale e l’Autorità tutoria (oggi denominata ARP, Autorità Regionale di Protezione) all’epoca non avrebbe valutato le sue condizioni di vita nella fissazione dell’importo alimentare a favore del suo terzo figlio.

Relativamente alla censura di nullità del contratto di mantenimento, occorre rilevare che l’art. 20 cpv. 1 CO, che in base all’art. 7 CC si applica anche ai contrari di diritto civile, prevede che il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. Secondo parte della dottrina un contratto di mantenimento va considerato nullo se l’alimento concordato non rispecchia in modo palese le necessità del figlio oppure non considera in modo evidente le condizioni di vita, nonché le possibilità economiche dei genitori. Tuttavia le condizioni per considerare nullo un contratto di mantenimento sono adempiute solo se l’importo convenuto non rispetta le condizioni dell’art. 285 cpv. 1 CC con una sua interpretazione molto estesa. La semplice inadeguatezza della prestazione del debitore alimentare non conduce ad alcuna nullità.

Il ricorrente indica in una censura che la nullità del contratto di mantenimento deve essere ritenuta per il fatto che i suoi tre figli sono stati trattati economicamente diversamente tra di loro. Tuttavia egli non ha motivato adeguatamente questa censura, ritenuto che secondo il Tribunale federale nell’ambito dell’art. 285 cpv. 1 CC il mantenimento dei figli va commisurato a dipendenza dei loro rispettivi bisogni oggettivi, ciò che non impedisce dunque di prevedere importi diversi tra di loro (DTF 137 III 59, consid. 4.2.1; DTF 126 III 353, consid. 2b). Le necessità dei figli sono differenti e ciò sia per la diversità del tenore di vita e le entrate dei genitori, sia per la grandezza della famiglia dove vivono.
Anche la censura relativa alla violazione del suo minimo vitale non è stata considerata sufficientemente motivata.


Data modifica: 01/07/2016

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland