Caso 132 del 16/08/2005
In quali procedure giudiziarie e a partire da quale età il Giudice è obbligato ad ascoltare i figli?
In una sentenza del 1. giugno 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I figli minorenni vanno personalmente ascoltati dal Giudice o da un terzo da lui incaricato in tutte le procedure giudiziarie che li riguardano e relative ai loro genitori. I figli vanno di regola ascoltati a partire dal compimento del sesto anno di età. Solo in caso di gravi motivi il Giudice può soprassedere alla loro audizione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il tema dell'audizione dei figli è già stato trattato in altri casi, senza che tuttavia fosse stato possibile chiarire l'opinione del Tribunale federale (cfr. in particolare caso 071).
La sentenza oggetto del presente commento chiarisce e ribadisce alcuni concetti.
Per quanto concerne le procedure giudiziarie in cui l'audizione dei figli è obbligatoria, il Tribunale federale ha indicato che l'art. 144 cpv. 2 CC si applica a tutte le procedure in cui vi sono questioni da regolamentare riguardanti i figli (minorenni) e ciò vale dunque non solo per le procedure di divorzio (o separazione coniugale), ma anche per le procedure di protezione dell'unione coniugale, provvisionali e di modifica della sentenza di divorzio (o separazione coniugale).
Per quanto riguarda l'età determinante per l'ascolto dei figli, il Tribunale federale ha innanzi tutto indicato che tale ascolto deriva dalla personalità dei figli medesimi; dal momento in cui i figli sono capaci di discernimento possono pretendere personalmente di essere ascoltati. Accanto a ciò l'audizione dei figli, indipendentemente dalla loro età e capacità di discernimento, ha un valore per l'accertamento dei fatti e i genitori se ne possono prevalere quale mezzo di prova.
Il Tribunale federale, soffermandosi sul concetto di audizione (per cui espressione verbale) e sulla distinzione tra la medesima e il lavoro svolto dai periti (perizie pedopsichiatriche, ecc. in cui il lavoro è svolto anche con figli in tenera età) indica per la prima volta che l'età determinante per l'ascolto dei figli da parte del Giudice (o un terzo da lui indicato) è quella dei sei anni compiuti.
Si tratta questa di una regola, per cui possono essere ammesse eccezioni, sia per età inferiori sia per età superiori ai 6 anni. In particolare è possibile ascoltare figli di un'età inferiore soprattutto laddove siano prossimi a tale età e vi siano altri fratelli da ascoltare che hanno già compiuto 6 anni (cfr. sentenza TA 5A_821/2013 del 16 giugno 2014); si può inoltre soprassedere nell'ascoltare figli con un'età superiore ai 6 anni, per "motivi gravi" ad es. se vi è da temere che l'audizione possa cerare pregiudizi di natura fisica o psicologica al bambino (ma non di regola per il solo conflitto di lealtà verso i genitori frequentemente presente nel bambino).
La lettura integrale della sentenza è consigliata siccome oltre ad essere una decisione di principio, contiene importanti rimandi di dottrina, riferimenti ad altre sentenze del Tribunale federale medesimo (come ad es. quella oggetto del caso 071), indicazioni sull'ambito applicativo (da distinguere dalle perizie, la capacità di discernimento), indicazioni sulla portata dell'audizione e ribadisce le condizioni legali alla base di una modifica della custodia dei figli (da un genitore all'altro).
Sulla giurisprudenza che rende attenti sui rischi di audizioni ripetute e indicante l'ammissibilità di un'audizione nell'ambito di una perizia (anche per un'altra procedura), cfr. DTF 133 III 553 e ad es. anche sentenza TF 5A_821/2013 del 16 giugno 2014.
* Sentenza pubblicata, reperibile sul sito internet del Tribunale federale: DTF 131 III 553.
Nella sentenza TF 5A_634/2017, consid. 3.2.5, del 17 ottobre 2017 il Tribunale federale ha precisato che si può in genere partire dal presupposto che un bambino di sei anni (al momento dell'audizione) non sia ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di fattori d'influenza immediati ed esterni né di formulare una volontà stabile. Tra il sesto e l'undicesimo anno di età l'audizione è volta innanzitutto a permettere al giudice di disporre di una fonte d'informazione supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto all'esito del procedimento (DTF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.2.2; sentenza TF 5A_354/2015, consid. 3.1, del 3 agosto 2015 consid. 3.1, in FamPra.ch 2015 pag 1004).
Data modifica: 10/10/2020