Aspettative ereditarie – computo di una quota di eredità gravata da usufrutto per il calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio

Caso 154 del 02/08/2006

La nuda proprietà è considerata per la commisurazione dei contributi alimentari? E come vengono considerate le aspettative ereditarie?

In una sentenza del 23 novembre 2005*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Fintanto che sussiste l’usufrutto sulla successione indivisa, all’erede rimane la nuda proprietà sulla sua quota ereditaria gravata da usufrutto. Se la devoluzione patrimoniale della successione gravata interverrà, per la cessazione dell’usufrutto, solo dopo il divorzio, essa non deve essere presa in considerazione per il calcolo del contributo di mantenimento. Le aspettative ereditarie relativamente ad eredità che pertoccheranno ad un coniuge dopo il divorzio non vanno neppure computate.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 le aspettative (tra cui quelle ereditarie verso l'altro coniuge) erano considerate esplicitamente nell'ambito dell'applicazione dell'allora vigente art. 151 vCC. Altra questione era invece quella concernente la possibilità di considerare, sempre per il calcolo degli alimenti, le aspettative ereditarie relativamente all'ipotesi di decesso di un genitore di un coniuge; su tale aspetto la dottrina maggioritaria era dell'opinione che non dovessero essere prese in considerazione.
Il Tribunale Federale si era espresso in passato per il caso in cui era il coniuge creditore ad essere il possibile beneficiario di eredità: cfr. DTF 114 II 117; la sentenza è stata oggetto di commento da parte della dottrina (cfr. referenze citate al consid. 2.2 della sentenza qui commentata).

Secondo i Giudici di Losanna la revisione del diritto entrato in vigore il 1° gennaio 2000 non ha cambiato nulla in merito. Nel caso in esame è stato precisato che è esclusa la possibilità di considerare, per il calcolo dei contributi di mantenimento, mere aspettative ereditarie che dovesse avere il coniuge debitore dell'alimento. E' infatti escluso che si possano considerare dei beni patrimoniali se i medesimi non fanno parte della massa patrimoniale del coniuge debitore.
Inoltre nel caso concreto di beni gravati da usufrutto a favore di terzi (è il caso in una successione, in cui un coniuge risulta il figlio, nudo proprietario di beni lasciati in usufrutto al proprio genitore dall'altro deceduto) fintanto che sussiste la mera nuda proprietà a favore del coniuge, la sostanza risulta irrilevante per il calcolo dei contributi alimentari.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale Federale: 5C.27/2005.


Data modifica: 02/08/2006

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland