Caso 134 del 19/09/2005
Se il curatore che rappresenta un minore nell’ambito delle azioni di accertamento o disconoscimento di paternità è avvocato il curatelato minore può beneficiare dell’assistenza giudiziaria?
In due sentenze rispettivamente del 19 aprile e del 6 giugno 2005*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il minorenne provvisto di curatore in una causa di paternità e mantenimento ha diritto al beneficio dell’assistenza giudiziaria se ha necessità di far capo a un legale per salvaguardare i propri diritti. Il curatore che non ha formazione giuridica non dispone delle capacità necessarie per patrocinare convenientemente in giudizio il suo pupillo in un’azione di mantenimento, nella quale la controparte è patrocinata da un avvocato. Di regola non è necessario assegnare un patrocinatore d’ufficio a un minorenne il cui curatore è avvocato. Qualora il minorenne non disponga dei mezzi necessari per retribuire il curatore, la spesa rientra nei costi di gestione della curatela ed è a carico dell’autorità tutoria.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Le due sentenze sopra citate risolvono, a mio giudizio, in modo non del tutto soddisfacente la questione relativa all'assistenza giudiziaria nell'ambito delle azioni di accertamento o disconoscimento di paternità in cui viene designato un curatore al minore.
Il Tribunale d'appello indica che se il curatore del minore non è avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e delle procedura applicabile, il curatore in questione abbia le capacità necessarie per rappresentare il minore in giudizio. Per contro, ove il curatore sia avvocato, non occorre designarne uno d'ufficio e in particolare in tal caso, se il minorenne non dispone di mezzi finanziari sufficienti per retribuire il curatore, la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico dell'autorità tutoria. Il Tribunale d'appello ha inoltre precisato che se il curatore svolge mansioni legali, ossia è avvocato e rappresenta il curatelato come legale, egli va remunerato in base alla Tariffa dell'Ordine degli avvocati, con riduzione del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica. Di regola in questi casi nel campo civile viene applicata una tariffa oraria di CHF 220.00 ridotti del 30%, per cui di CHF 154.00 orari.
L'aspetto poco soddisfacente riguarda la distinzione puramente teorica sull'assunzione delle spese operata dal Tribunale d'appello (ma in applicazione rigorosa della legge) laddove il minore non dispone di risorse economiche sufficienti per far fronte ai costi della lite (spese di giustizia e legali). Infatti le Commissioni Tutorie Regionali (CTR) sono libere di designare un curatore con o senza conoscenze giuridiche. La scelta apparentemente più logica potrebbe sembrare che per le procedure giudiziarie di accertamento o disconoscimento di paternità le Commissioni Tutorie nominino un curatore avvocato. Tuttavia la soluzione non è necessariamente questa. Ad es. di prassi le CTR designano un tutore dell'Ufficio del Tutore Ufficiale per le azioni di accertamento di paternità nei casi in cui nasce un bambino da genitori non coniugati e dove il padre non è noto o non intende riconoscere il bambino (e ciò di regola per una durata di due anni - art. 309 cpv. 3 CC). In queste evenienze, qualora si rendesse necessaria un'azione di paternità la CTR o il curatore (se è stato esplicitamente autorizzato dalla CTR in tal senso) dovrebbe designare un avvocato, oltre il curatore già nominato. In questi casi l'assistenza giudiziaria sarebbe legittima in condizioni di indigenza.
Orbene, la differenza sostanziale sta nel fatto che nel caso in cui sia possibile chiedere l'assistenza giudiziaria le relative spese di patrocinio sono assunte (anticipate) dal Cantone, mentre nei casi in cui non sia possibile chiedere l'assistenza giudiziaria (siccome il curatore è avvocato) sarà il Comune di domicilio della madre (detentrice dell'autorità parentale) - e non l'autorità tutoria - a doversi far carico (anticipare) le spese del curatore-avvocato.
Non credo che sia la soluzione più ragionevole far propendere le CTR per una scelta o per l'altra tenendo conto anche dell'aspetto relativo a chi paga (o anticipa) le spese di curatela; non va infatti sottovalutato il fatto che le CTR, pur essendo regionali e non più comunali, sono nominate e in buona parte finanziate dai Comuni, per cui possiamo anche aspettarci che possano seguire più la strada di nominare curatori non avvocati, per poi designare in caso di azione giudiziaria un avvocato e permettere così al curatelato di chiedere l'assistenza giudiziaria che, se concessa, sarà anticipata dal Cantone e non dal Comune.
Si tratta a mio avviso di un aspetto che merita approfondimento da parte del legislatore, non essendo a mio modo di vedere censurabile la distinzione operata dal Tribunale d'appello in base alla legislazione attuale.
* Sentenze non pubblicate, ma reperibili limitatamente alla massima sul sito del Tribunale d'appello: inc. 11.2004.18 e inc. 11.2004.29.
Data modifica: 19/09/2005