Assistenza tra parenti – obbligo di pagare debiti assistenziali di un figlio maggiorenne

Caso 72 del 14/12/2002

Se tra padre e figlio maggiorenne non vi sono più da tempo contatti, il padre può essere obbligato a sopperire al pagamento dei debiti assistenziali del figlio tossicodipendente?

In una sentenza del 21 febbraio 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Secondo l’art. 329 cpv. 2 CC se per circostanze speciali appaia iniquo esigere le prestazioni dall’obbligato, il Giudice può togliere o limitare l’obbligo assistenziale. Uno dei motivi principali di applicazione di tale norma sono le relazioni personali tra debitore di alimenti e creditore di alimenti.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Occorre fare subito una distinzione per capire il campo di applicazione degli artt. 328 e 329 CC (assistenza tra parenti).
L'art. 328 CC indica che chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadessero nel bisogno; precisa inoltre che è fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge.
Ciò significa che l'applicazione degli artt. 328 e 329 CC esiste laddove non risultino applicabili gli articoli sul mantenimento tra i coniugi (in genere art. 163 CC) e verso i figli (art. 276 e segg. CC).
Nel caso concreto siamo in presenza di un figlio maggiorenne tossicodipendente, che non è agli studi, per cui non è applicabile l'art. 277 cpv. 2 CC, bensì entrano in considerazione gli artt. 328 e segg. CC.
Il Comune ha versato delle prestazioni assistenziali al figlio maggiorenne e ha chiesto al padre la restituzione di quanto versato, nonché il pagamento di un contributo di fr. 300.-- mensili per il suo futuro mantenimento.
Tuttavia tra padre e figlio non vi era da più di 20 anni nessun contatto, fatta salva un'occasione. Nel frattempo il figlio aveva cambiato anche il cognome ed era divenuto tossicodipendente.
Il Tribunale federale pone quale punto essenziale per poter pretendere dal padre il mantenimento del figlio maggiorenne nell'ambito degli artt. 328 e segg. CC (mantenimento che nella fattispecie è stato anticipato dal Comune) l'esistenza di contatti tra di loro, di relazioni personali. Per contro non sono determinanti né l'atto del figlio di aver chiesto ed ottenuto il cambiamento di cognome, né il fatto che il figlio sia tossicodipendente (anche se quest'ultimo punto non è stato oggetto di contestazione nel caso concreto) .
Naturalmente l'assenza di relazioni personali tra padre e figlio va contestualizzata, per cui non può valere come principio assoluto per rendere improponibile un'azione di mantenimento del figlio (o dell'ente pubblico - art. 329 cpv. 3 CC) nei confronti del padre.
Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.298/2001/otd


Data modifica: 14/12/2002

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland