Caso 219 del 14/06/2009
Se un oggetto risulta essere in comproprietà tra i coniugi, in caso di divorzio esiste la possibilità per un coniuge di rivendicarne l’attribuzione completa?
In una sentenza del 13 ottobre 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante su un bene in comproprietà può chiedere che tale bene gli sia attribuito contro compenso all’altro coniuge.
* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale federale di Losanna: 5A_679/2007; cfr. anche FamPra 1/2009, N. 10.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 205 cpv. 2 CC prevede che se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.
La giurisprudenza indica che in caso di divorzio l'attribuzione di un bene in comproprietà, così come pure la regolamentazione di altri rapporti giuridici specifici esistenti tra i coniugi, sono questioni che devono essere regolamentate prima di liquidare il regime matrimoniale secondo gli art. 205 e segg. CC (cfr. sentenza TF 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1; v. anche caso-214). Se un bene è in comproprietà, un coniuge può richiedere, oltre alle altre misure previste dalla legge, che questo bene gli sia attribuito interamente se giustifica un interesse preponderante e a condizione di compensare l'altro coniuge (art. 205 cpv. 2 CC).
Sempre secondo la giurisprudenza, un tale interesse può esistere in varie forme. E' necessario che il coniuge richiedente possa prevalersi di un rapporto particolarmente stretto con il bene litigioso indipendente da quali siano i motivi. L'interesse preponderante consisterà per esempio nel fatto che il coniuge richiedente ha avuto un ruolo decisivo per l'acquisto del bene in comproprietà o che manifesti un interesse particolare per tale bene o che è stato da lui apportato al matrimonio o che si tratti di un bene dell'attività che lo occupa (DTF 119 II 197, consid. 2).
Nel caso concreto è apparso giustificato assegnare la piena proprietà di due strumenti musicali al coniuge che aveva una formazione musicale, naturalmente contro compenso della metà del valore all'altro coniuge.
Data modifica: 19/07/2021