Caso 383 del 16/07/2016
E’ possibile attribuire in maniera esclusiva ad un solo genitore una o più componenti dell’autorità parentale, come ad es. la scelta della residenza dei figli?
In una sentenza del 28 aprile 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Di principio è possibile attribuire in maniera esclusiva ad un solo genitore una o più componenti dell’autorità parentale, ad es. in caso di conflittualità importante, ma limitata ad un tema specifico: ciò deve comunque restare l’eccezione.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1990. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2002 e nel 2006. I coniugi si sono in seguito dapprima separati e poi hanno divorziato. In prima istanza nel gennaio 2014 è stata attribuita alla madre sia l’autorità parentale esclusiva, sia la custodia di entrambi i figli, mentre al padre è stato riservato un determinato diritto di visita. A seguito del ricorso in appello, i giudici cantonali hanno riformato parzialmente il giudizio di prima sede e attribuito in particolare ad entrambi i genitori l’autorità parentale, confermando alla sola madre la custodia sui minori e autorizzandola a decidere unilateralmente sulla residenza dei medesimi. Il marito ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Secondo il nuovo (dal 1° luglio 2014) art. 301a cpv. 1 CC l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. I genitori non coniugati, separati o divorziati che esercitano congiuntamente l’autorità parentale devono dunque decidere assieme sulla residenza dei figli. In caso di disaccordo decide il Giudice (art. 298 al. 2 CC et art. 301a al. 5 CC). La custodia (di fatto) può essere attribuita ad un solo genitore, nonostante l’autorità parentale sia congiunta. In ogni caso il genitore detentore di questa custodia deve ottenere il consenso dell’altro genitore, o in caso di disaccordo dal Giudice, per cambiare la residenza del figlio qualora il nuovo luogo di dimora del figlio si trova all’estero o se ha un impatto importante per l’esercizio congiunto dell’autorità parentale o l’esercizio delle relazioni personali (art. 301a al. 2 CC).
Nel caso concreto i Giudici cantonali hanno deciso, nonostante l’autorità parentale congiunta, di permettere al genitore affidatario, vale a dire alla madre, di decidere da sola sul luogo di residenza dei figli. Orbene, la decisione di attribuire alla sola madre il diritto di determinare il luogo del domicilio dei figli scaturisce unicamente dal dispositivo della decisione impugnata, senza che dai considerandi della decisione si possano capire i motivi che hanno condotto l’autorità cantonale ad emanare una tale decisione. L’attribuzione della custodia alla madre è sufficiente a che i figli possano vivere con lei e ciò le permette di decidere di trasferire liberamente la residenza dei figli in Svizzera purché il trasferimento non abbia conseguenze rilevanti per l’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali del medesimo con i figli.
Nel caso concreto nulla giustifica di attribuire alla sola madre il diritto di determinare il luogo di residenza dei figli e pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e riformata nel senso che solo la custodia dei figli e non il diritto a decidere sul luogo di residenza deve essere attribuita alla madre.
Data modifica: 16/07/2016