Audizione del figlio nella procedura concernente la revoca del diritto di decidere il suo luogo di residenza

Caso 375 del 16/03/2016

Quale deve essere il contenuto delle domande in ambito di ascolto dei figli minorenni?

In una sentenza del 3 agosto 2015 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Qualora un figlio sia stato sentito, ma non gli siano state poste le domande rilevanti per il procedimento, l’udizione va ripetuta. Secondo le linee direttive del Tribunale federale l’audizione avviene dai 6 anni di età e non necessita la capacità di discernimento del minore.
 

Sentenza TF 5A_354/2015


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il Giudice ha pronunciato nel 2012 il divorzio tra due coniugi, separatisi nel 2008; le parti sono genitori di un figlio nato nel 2006. La custodia e l’autorità parentale sono stati attribuiti al padre, con un diritto di visita a favore della madre.
Nel 2014 è stato chiesto l’intervento dell’Autorità Regionale di Protezione (ARP), la quale nel 2015 ha collocato il minore, togliendo al padre il diritto di decidere il luogo di residenza del figlio.
Il padre ha ricorso all’autorità superiore e in seguito al Tribunale federale. Il suo ricorso è stato accolto.

Giusta l’art. 314a CC il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Secondo le linee direttive del Tribunale federale l’audizione avviene dai 6 anni di età (cfr. DTF 131 III 553, consid. 1.2.3., pag. 557 – caso 132; DTF 133 III 553, consid. 3, pag. 554) e non necessita la capacità di discernimento del minore. Questa età minima è indipendente dal fatto che in psicologia infantile si consideri che le attività mentali di logica formale siano possibili a partire dall’età di circa 11/13 anni e che la capacità di differenziare e d’astrazione orale si sviluppi all’incirca a partire da questa età (sentenza TF 5A_119/2010 consid. 2.3.1 del 12 marzo 2010 e riferimenti; sentenza TF 5A_43/2008, consid. 4.1, del 15 maggio 2008). Infatti, prima del compimento dell’età di 11/13 anni l’audizione del minore serve innanzi tutto a permettere al Giudice (o all’ARP) competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte di informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e adottare la sua decisione (sentenza TF 5A_754/2013, consid. 3, in fine, del 4 febbraio 2014). Per questi motivi non si devono interrogare i minori in merito ai loro desideri relativamente all’affidamento ad uno o all’altro genitore, dato che non sono ancora in grado di esprimersi in proposito senza essere influenzati direttamente e da fattori esterni, non potendo dunque esprimere una volontà stabile (DTF 131 III 554, consid. 1.2.2; DTF 133 III 146, consid. 2.6; sentenza TF 5A_119/2010, consid. 2.3.1 del 12 marzo 2010). Di principio un minore si può considerare capace di discernimento in merito alla questione relativa all’attribuzione dell’autorità parentale a partire dai 12 anni (cfr. sentenza TF 5C.293/2005, consid. 4.2, del 6 aprile 2006).

Orbene, nel caso concreto il figlio era stato ascoltato per il tramite di un’assistente sociale del servizio della gioventù, nominata dall’ARP quale curatrice ex art. 308 cpv. 1 CC. Il problema sta però nel contenuto dell’audizione. Infatti non emerge da nessuna parte che il minore sia stato ascoltato in merito al suo effettivo luogo di vita, in particolare sul suo previsto collocamento, ciò che per lui è un cambiamento essenziale della sua vita, mentre la sua età non era di impedimento alla sua audizione. La decisione è stata dunque considerata arbitraria e l’incarto rispedito dal Tribunale federale all’autorità cantonale affinché ascoltasse o facesse nuovamente ascoltare il minore su tutti gli elementi pertinenti relativi alla procedura, in particolare sulla relazione con i suoi genitori e la questione del suo luogo di vita, ciò che – viene precisato dal Tribunale federale – potrà naturalmente essere delegato anche ad uno specialista, visto l’importante conflitto genitoriale e le difficoltà psicologiche del figlio, ora di nove anni e mezzo.


Data modifica: 16/03/2016

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