Caso 42 del 31/08/2001
Chi deve di regola sentire il figlio in una procedura di diritto di famiglia? La volontà del figlio che desidera non avere rapporti con il padre dev’essere sempre seguita?
In una decisione del 31 maggio 2001*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
In principio il figlio deve essere sentito personalmente dal Giudice. Nel caso concreto l’audizione da parte di un pedo psichiatra era comunque giustificata.
Il ristabilimento delle relazioni personali tra padre e figlio nell’ambito di un’organizzazione appositamente prevista a tal fine costituisce una misura favorevole allo sviluppo psichico del figlio, malgrado l’opposizione di quest’ultimo.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Ricordiamo innanzi tutto l'obbligo di sentire i figli nell'ambito di procedure di divorzio, separazione e protezione dell'unione coniugale, così come nelle procedure dinanzi all'autorità tutoria (cfr. art. 144 cpv. 3 CC e art. 314 cifra 1 CC). Secondo il Tribunale federale demandare sistematicamente l'audizione a terze persone andrebbe contro la ratio legis, siccome ritiene che colui che decide (Giudice o autorità tutoria) debba formarsi la propria opinione sentendo direttamente il minore. Solo in circostanze particolari si dovrà ricorrere ad una terza persona specialista di bambini (cfr. sul medesimo tema sentenza del 18 dicembre 2003 del Tribunale federale di Losanna, 5P.322/2003 /rov).
A mio avviso già solo il fatto che si è in presenza di minori si giustifica di demandare quasi sempre l'audizione a terze persone, specializzate. Se da un lato è corretto che l'autorità che decide (Giudice o autorità tutoria) deve formarsi una propria opinione sulle risultanze dell'audizione, dall'altro ciò non significa che sia necessaria un'audizione diretta. D'altro canto non si può neppure pretendere che lo specialista ascolti il minore in presenza del Giudice o dell'autorità tutoria, siccome il bambino o il ragazzo deve avere la possibilità di vivere l'audizione come suo momento privilegiato e non come oggetto da esaminare.
L'audizione di minori è molto delicata, siccome si è in presenza di persone che comunicano diversamente dagli adulti e che per di più vivono un momento drammatico della propria vita, ossia la separazione dei genitori. Ritengo dunque che per permetter loro di avere questo momento privilegiato sia necessario che la regola sia piuttosto l'audizione da parte di specialisti e solo eccezionalmente sia il Giudice o l'autorità tutoria a sentirli direttamente.
Per quanto concerne il rifiuto di un minore ad avere delle relazioni personali con un genitore, ritengo corretto che la sola volontà del figlio non sia determinante per la regolamentazione ed in particolare per la soppressione di tale diritto e dovere dei genitori, nonché diritto della personalità del minore.
Se un figlio rifiuta di vedere un genitore ci si deve domandare il motivo e se questa attitudine difensiva va addirittura contro il suo interesse, si devono creare le condizioni per una ripresa adeguata dei contatti tra genitore e figlio.
* Sentenza pubblicata in DTF 127 III 295.
Data modifica: 18/08/2021