Autorità parentale congiunta

Caso 32 del 03/03/2001

Con la pronuncia del divorzio, i genitori possono mantenere l’autorità parentale congiunta sui figli?

In una sentenza del 4 aprile 2000* il la prima camera civile d’appello del Tribunale cantonale di Friborgo ha stabilito quanto segue:

Il mantenimento dell’esercizio in comune dell’autorità parentale dopo il divorzio è subordinato a tre condizioni cumulative. E’ necessario, d’una parte, che i genitori siano disposti all’esercizio in comune della stessa e che presentino un’istanza comune; d’altra parte, questa soluzione deve essere compatibile con il bene dei figli e il giudice deve ratificare una convenzione tra i genitori per quello che concerne la loro partecipazione alla presa in carico dei figli e alla ripartizione delle spese per mantenerli.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


L'esercizio in comune dell'autorità parentale dopo il divorzio non è né automatico, né può deciderlo il Giudice in assenza della volontà comune dei genitori. L'art. 133 cpv. 3 CC prevede espressamente che l'autorità parentale potrà rimanere congiunta dopo il divorzio solo se entrambi i genitori lo richiedano con una convenzione su tutti gli aspetti relativi alla prole (affidamento, relazioni personali e contributi di mantenimento) e se il bene dei figli sia salvaguardato; a quest'ultimo proposito la prassi indica come il Giudice, nel valutare la soluzione più idonea per la prole, faccia esperire un'indagine da una persona cognita - esterna al Tribunale - tesa a verificare se il mantenimento in comune dell'autorità parentale sia una soluzione idonea per il bene dei figli.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2001, pag. 135.


Data modifica: 03/03/2001

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