Caso 111 del 01/09/2004
Una volta autorizzata l’autorità parentale congiunta tra due genitori divorziati o non sposati, è possibile revocarla?
In una sentenza del 12 novembre 2002* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Semplici disaccordi tra i genitori non sono sufficienti per far propendere al decadimento dell’autorità parentale congiunta. D’altra parte non occorre neppure che ricorrano le condizioni per la soppressione dell’autorità parentale secondo l’art. 311 CC. E’ necessario e sufficiente che degli elementi essenziali che permettono l’esercizio dell’autorità parentale congiunta non esistano più e che il bene del bambino esiga che l’autorità parentale sia attribuita ad un solo genitore; questo è in particolare il caso laddove la cooperazione tra i genitori non esiste più. L’autorità parentale congiunta non può essere “disdetta” unilateralmente da un genitore; nel caso di trasformazione dell’autorità parentale da congiunta in individuale il genitore a cui viene revocata deve essere sentito.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con il diritto del divorzio entrato in vigore il 1° gennaio 2000 è stata introdotta la possibilità da parte dei genitori divorziati di esercitare l'autorità parentale congiunta sui figli, indipendentemente dal fatto che siano affidati all'uno o all'altro genitore. Giusta l'art. 133 cpv. 3 CC, nelle procedure di divorzio a istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento. Per i genitori non sposati l'art. 298a CC prevede che a richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
L'adempimento di queste condizioni è frequentemente verificato non solo dal giudice o dall'autorità tutoria (a dipendenza della competenza) ma anche da una persona esperta (ad es. uno psicologo, un educatore, ecc.) che possa chiarire se i genitori hanno una sufficiente intesa affinché sia possibile in condizioni al di fuori del matrimonio l'esercizio in comune dell'autorità parentale.
L'autorità tutoria (l'autorità di vigilanza sulle tutele) è competente per modificare l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.
La principale conseguenza di ciò è che due genitori divorziati o non sposati, esercitanti l'autorità parentale congiunta (i primi per decisione del giudice, i secondi per decisione dell'autorità tutoria), possono vedersi tolta l'autorità parentale congiunta, assegnando la medesima solo al genitore affidatario, nel caso in cui la cooperazione tra i genitori viene a mancare.
A mio giudizio la verifica di poter esercitare l'autorità parentale congiunta deve essere una valutazione particolarmente cauta nel momento in cui il giudice o l'autorità tutoria sono chiamati a pronunciarla e l'approfondimento non deve essere effettuato solo al momento in cui la medesima è messa in discussione.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.212/2002 /bnm; cfr. inoltre riassunto su RDT n. 3/4 giugno/agosto 2003, pag. 127-128. Sul medesimo argomento cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.32/2007 del 10 maggio 2007.
Sulla prudenza necessaria al momento della concessione dell'autorità parentale congiunta a genitori non sposati cfr. Mader, Kein Freipass für Konkubinatspaare, in Plädoyer 6/02 20 e segg. (citazione in RDT n. 3/4 giugno/agosto 2003, pag. 127-128). Cfr. inoltre sull'argomento sentenza del tribunale federale del 27 giugno 2006, 5C.34/2006.
Segnalo inoltre la sentenza TF 5A.645/2008 del 27 agosto 2009 sull'argomento relativo alla revoca dell'autorità parentale congiunta.
Data modifica: 01/09/2004