Caso 365 del 16/10/2015
L’autorità parentale contempla anche la possibilità di decidere il luogo di residenza dei figli minorenni?
In una sentenza del 24 giugno 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. In caso di autorità parentale congiunta entrambi i genitori hanno di principio il diritto di decidere il luogo di residenza del figlio, indipendentemente dalla custodia. In questo caso qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1998 in Italia. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente del 2001 e del 2002. Durante il matrimonio la moglie ha continuato ad abitare in Svizzera con i figli, mentre il marito di regola restava in Italia parte della settimana, mentre da giovedì a domenica stava con la sua famiglia.
I coniugi si sono separati nel 2009.
La moglie ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale nel 2012.
Nel 2014 il giudice di prima istanza ha pronunciato il divorzio e regolamentato le relative conseguenze accessorie. Per quanto riguarda la custodia e l’autorità parentale ha considerato in sostanza che ciascun genitore disponeva delle qualità analoghe e per evitare che i figli cambiassero la loro situazione di vita il giudice ha deciso di attribuire la custodia alla madre, mantenendo l’autorità parentale congiunta.
Il marito ha appellato la decisione e il Tribunale superiore ha parzialmente annullato il primo giudizio; pur mantenendo l’autorità parentale congiunta ha tuttavia deciso l’attribuzione della custodia dei figli al padre e ha autorizzato il medesimo a trasferire il luogo di residenza dei figli in Italia.
La moglie ha ricorso al Tribunale federale.
Il Presidente del Tribunale federale ha concesso in via supercautelare l’effetto sospensivo alla decisione, successivamente confermato con decisione cautelare.
Dal 1° luglio 2014 sono in vigore le nuove norme che regolano l’autorità parentale. Tenuto conto delle disposizioni transitorie del Codice Civile, dato che la decisione impugnata è stata resa dopo tale data, il diritto applicabile è quello nuovo (art. 7b titolo finale del CC).
La decisione impugnata prevede il mantenimento dell’autorità parentale congiunta e il Tribunale federale ha precisato che si tratta ormai della regola anche in caso di divorzio; la revoca e il mantenimento dell’autorità parentale ad un solo genitore è l’eccezione, che si giustifica solo se ciò lo esige l’interesse del minore.
L’art. 298 cpv. 2 CC – a cui rinvia l’art. 133 cpv. 1 CC – prevede che nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice può limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori. Questa norma permette al giudice di decidere il luogo di residenza dei minori e la loro cura senza rimettere in discussione l’autorità parentale e ciò dal momento in cui i genitori non riescono da intendersi. Il termine “custodia” (in tedesco “Obhut”) si riferisce alla cura effettiva del figlio. Conformemente all’art. 301 cpv. 1 bis CC il genitore che ha la cura (custodia) del figlio può decidere autonomamente in merito agli affari quotidiani o urgenti oppure se il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.
L’art. 301a cpv. 1 CC prevede che l'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, contrariamente al diritto precedentemente in vigore, che concedeva al detentore della sola custodia parentale la facoltà di determinare il luogo di residenza dei figli, con la possibilità di trasferirsi altrove, anche all’estero, senza l’accordo dell’altro genitore (cfr. DTF 136 III 353, consid. 3.2; v. anche caso 126 e caso 282). Di conseguenza oggi in caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale entrambi i genitori hanno il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio, indipendentemente dalla custodia, nei limiti previsti dall’art. 301a cpv. 2 CC: devono dunque decidere assieme presso quale dei due genitori i figli vivranno, su riserva degli art. 298 cpv. 2 CC e art. 298b cpv. 3 CC.
Nel caso concreto trova applicazione l’art. 301a cpv. 2 CC, che prevede che in presenza di genitori che esercitano l'autorità parentale congiuntamente, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero uno solo di essi può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro; infatti in caso di trasferimento all’estero, il consenso di entrambi i genitori è necessario anche qualora non vi siano delle conseguenze significative sull’esercizio dell’autorità parentale. Se un genitore su richiesta dell’altro rifiuta il consenso al trasferimento all’estero, la sua opposizione sarà priva di conseguenze se l’autorità autorizza il trasferimento (art. 301a cpv. 2 CC). Nel caso concreto il giudice del divorzio ha dunque il diritto di decidere il trasferimento (anche futuro) del figlio all’estero nell’ambito della sua decisione sugli altri punti concernenti l’autorità parentale, la custodia, le relazioni personali, la cura e il mantenimento del figlio.
Le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per determinare la decisione sulla custodia sono rimaste invariate secondo il nuovo diritto in vigore dal 1° luglio 2014: la regola fondamentale è il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori sono considerati secondari. Tra i criteri da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative dei genitori, la capacità di prendersi cura personalmente dei figli, ad occuparsene e a favorire i contatti con l’altro genitore: occorre propendere per la soluzione che secondo il caso concreto risulta essere la più indicata per garantire al figlio la stabilità delle relazioni necessarie allo sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. In caso di capacità educative e di cure equivalenti dei genitori, il criterio della stabilità delle relazioni, secondo cui è essenziale evitare cambiamenti inutili nell’ambito locale e sociale tali da perturbare lo sviluppo armonioso (DTF 114 II 200, consid. 5a), è importante (DTF 136 I 178, consid. 5.3; sentenza TF 5A_529/2014, consid. 2.2 del 18 febbraio 2015, sentenza TF 5A_26/2014, consid. 5.3.1 del 2 febbraio 2015 e sentenza TF 5A_105/2014, consid. 4.2.1 del 6 giugno 2014 e riferimenti).
Il Tribunale federale ha ricordato che interviene a modificare la decisione cantonale solo se non sono stati considerati, senza alcuna giustificazione, dei criteri essenziali o all’inverso nel caso in cui la decisione si è basata su elementi privi di rilevanza relativamente al bene del figlio; interviene altresì qualora la decisione cantonale abbia fatto uso del proprio potere di apprezzamento con un risultato manifestamente ingiusto o di una iniquità scioccante (v. DTF 135 III 121 consid. 2; DTF 133 III 201, consid. 5.4; DTF 132 III 97, consid. 1; DTF 117 II 353 consid. 3; sentenza TF 5A_653/2013, consid. 2.1 del 30 gennaio 2014).
Orbene, nel caso concreto non sono stati ravvisati dal Tribunale federale gli estremi di un intervento volto a modificare la decisione cantonale.
Data modifica: 16/10/2015