Autorità parentale e rapimento di minori

Caso 44 del 01/10/2001

Può essere accusato di rapimento di minori il genitore che pur esercitando la custodia parentale con l’altro genitore fugge con il proprio figlio all’estero senza più farsi trovare per un certo tempo?

In una decisione del 14 dicembre 2000*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Chi è titolare della custodia parentale non può essere condannato per rapimento e sequestro di persona (art. 183 CP). E’ tuttavia possibile una condanna per rapimento di minore (art. 220 CP) nel caso in cui sia stata presentata querela.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Due sono gli aspetti da ritenere: se l'atteggiamento del genitore che fugge all'estero con il proprio figlio senza il consenso dell'altro sia punibile penalmente e, nel caso esista un reato, se dev'essere perseguito d'ufficio o a querela di parte.
Si deve partire dal fatto che ogni genitore detentore dell'autorità parentale ha il diritto di determinare il domicilio dei propri figli. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 126 IV 221, che modifica la propria precedente prassi, ad una tale fattispecie non è più applicabile l'art. 183 cifra 2 CP (rapimento e sequestro di persona) se un genitore detentore dell'autorità parentale e custodia senza il consenso dell'altro genitore pure detentore dell'autorità parentale e custodia si trasferisce con il proprio figlio in un altro luogo (segnatamente all'estero) rispetto a quello dove finora aveva vissuto tutta la famiglia.
Tuttavia esiste un altro reato specifico, previsto all'art. 220 CP, che prevede la protezione per il titolare dell'autorità parentale di determinare liberamente il luogo di residenza dei propri figli. Tale articolo si applica a tutti i casi in cui o solo un genitore esercita l'autorità parentale e l'altro genitore rapisce il figlio, o entrambi i genitori esercitano l'autorità parentale (ossia la regola durante un matrimonio) e uno dei due genitori sottrae il figlio all'altro.
In questo caso va però ricordato che il reato è perseguito a querela di parte, per cui la querela deve essere presentata tempestivamente alle autorità penali (art. 29 CP).
Segnalo ancora l'eventualità di poter applicare gli art. 219 CP (violazione del dovere di assistenza e di educazione) e art. 122 CP e segg. (reati contro l'integrità della persona).

* Sentenza pubblicata in DTF 126 IV 221. Giurisprudenza tra l'altro confermata dalla sentenza TF 1B_385/2009 del 20 gennaio 2010.

Nella sentenza TF 6B_685/2007 del 5 marzo 2008 il Tribunale federale ha precisato che colui che è privato del diritto di custodia modifica senza l'accordo dell'altro genitore il luogo di residenza del bambino commette il reato di sequestro di persona e rapimento ai sensi dell'art. 183 CP a conferma della sentenza pubblicata in DTF 118 IV 61.

Nella sentenza del 1° giugno 2010 sempre il Tribunale federale (sentenza TF 5D_171/2009) ha ricordato che secondo quanto già pubblicato nella sentenza DTF 98 IV 35 il detentore dell'autorità parentale che non risulta tuttavia titolare del diritto di custodia può avvalersi dell'art. 220 CP nell'ambito del suo diritto di intrattenere delle relazioni personali con il figlio solo se benefica di una decisione giudiziaria che regolamenta tale diritto di visita (il diritto di visita come tale non è protetto dall'art. 220 CP); qualora il diritto di visita viene reso più difficile per il legittimo trasferimento all'estero del minore con il detentore della custodia parentale, l'art. 220 CP non è applicabile e il diritto di visita deve essere adattato alle nuove circostanze.


Data modifica: 01/10/2001

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