Autorizzazione ad utilizzare i redditi e la sostanza dei figli minorenni

Caso 271 del 30/09/2011

A quali condizioni i genitori possono utilizzare redditi e sostanza del figlio minorenne?

In una sentenza del 6 luglio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Tenuto conto che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela, nonché del fatto che hanno il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità, solo a certe condizioni i genitori possono utilizzare i redditi e la sostanza dei figli minorenni.

Sentenza TF 5A_149/2011


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto siamo in presenza di una madre vedova che ha richiesto all'autorità tutoria di poter prelevare annualmente dal conto del figlio minorenne l'importo di CHF 15'000.00 per potere in particolare pagare le spese future ed eventuali del figlio studente di 15 anni, senza dover continuamente chiedere l'autorizzazione ogni anno all'autorità tutoria. La richiesta è stata respinta.

Ai sensi dell'art. 276 cpv. 1 CC i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela. I genitori hanno anche il diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità (art. 318 CC). L'art. 319 cpv. 1 CC indica che i genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio segnatamente per il suo mantenimento. Se i bisogni correnti del figlio lo esigono, i genitori possono anche attingere ai versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni di pertinenza del medesimo (art. 320 cpv. 1 CC). Sono questi i beni che corrispondono all'espressione "altri mezzi" di cui all'art. 276 cpv. 3 CC ("i genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi"), vale a dire i mezzi che hanno quale scopo specifico di sostituire il mantenimento, come ad es. le rendite per orfani o gli assegni familiari. Se questi "altri mezzi" o altri beni liberi del figlio - come liberalità ai sensi dell'art. 321 CC, o beni ereditati ai sensi dell'art. 322 CC, oppure il provento dal lavoro e l'assegno professionale (art. 323 CC) - sopperiscono integralmente ai suoi bisogni, i genitori sono allora liberati dal loro obbligo di mantenimento (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 123 III 161, consid. 4a).
Per contro i genitori in principio non possono utilizzare la sostanza del figlio salvo quella relativa all'art. 320 cpv. 1 CC ("Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni"); in questo senso l'amministrazione della sostanza del figlio è puramente conservativa.
La regola appena citata, dell'intangibilità della sostanza del figlio, ha tuttavia delle eccezioni; ai sensi dell'art. 320 cpv. 2 CC, se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l’autorità tutoria può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. Le condizioni alla base dell'art. 320 cpv. 2 CC sono da un lato la necessità di attingere dalla sostanza del figlio e dall'altro l'utilizzo del denaro per le spese di mantenimento, educazione o istruzione del medesimo. Il termine "necessità" si definisce in funzione dell'obbligo, già citato, dei genitori di provvedere con i propri mezzi al mantenimento del figlio (art. 276 cpv. 1 CC), tenuto conto che l'obbligo del figlio di provvedere al proprio mantenimento è sussidiario rispetto a quello dei genitori. In questo senso l'utilizzo degli altri beni menzionati all'art. 320 cpv. 1 CC ("Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni"), seppur nell'interesse diretto del figlio, è da ritenersi un'eccezione: si attua dal momento in cui i genitori non hanno le risorse sufficienti per far fronte ai costi del mantenimento del figlio, totalmente o in parte. Inoltre le risorse proprie del figlio, ai sensi dell'art. 323 cpv. 1 CC, così come i beni specificatamente destinati, vista la loro natura, al suo mantenimento, ai sensi dell'art. 320 cpv. 1 CC, devono essere stati consumati prima che i genitori possano utilizzare la sostanza del figlio.
Per poter valutare la necessità di un prelevamento rispetto alla situazione finanziaria dei genitori, l'autorità tutoria deve essere messa al corrente del costo delle necessità correnti del figlio o del costo della spesa straordinaria, così come dell'oggetto di tale spesa. Se le condizioni previste all'art. 320 cpv. 2 CC sono adempiute, l'autorità tutoria  autorizza il prelevamento e ne fissa l'importo, così come pure l'eventuale frequenza del prelevamento e lo scopo.

Nel caso concreto l'istanza è stata respinta dato che è stata richiesta un'autorizzazione generale a prelevare un importo di CHF 15'000.00 annui sulla sostanza del figlio per spese straordinarie, future ed ipotetiche. La richiesta non adempiva la condizione della necessità prevista all'art. 320 cpv. 2 CC, tenuto conto che tale norma indica che la spesa deve riferirsi ad una necessità attuale e concreta, spesa che i genitori non sono in grado di coprire in mancanza di sufficienti risorse proprie.

Un'osservazione importante va fatta in merito alla prassi assai differenziata dei vari istituti bancari relativamente alla sostanza dei figli minorenni; nella realtà - per lo meno ticinese - si assiste a tutta una serie di prassi differenti e le più svariate: da istituti bancari che permettono il prelievo incondizionato del denaro di figli minorenni da parte dei genitori, ad altri che lo permettono tramite la presentazione dei giustificativi della spesa, ad altri ancora che per contro subordinano qualsivoglia richiesta all'autorizzazione dell'autorità tutoria. Orbene, ovviamente la prassi non deve andare contro le norme legali in materia e qualora i prelevamenti fossero erroneamente autorizzati la Banca rischia chiaramente un'azione di responsabilità, segnatamente se ciò cagionasse un danno al minore.


Data modifica: 30/09/2011

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