Caso 273 del 01/11/2011
Come vengono considerati gli averi del 3° pilastro nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale? Quale è il loro valore determinante?
In una sentenza del 25 agosto 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
I risparmi della previdenza vincolata (3° pilastro) vanno divisi secondo le regole del regime dei beni. In quest’ambito deve essere distinto tra il momento in cui si determinano le masse dei beni (momento dello scioglimento del regime dei beni) e quello per la valutazione dei beni patrimoniali (momento della liquidazione del regime dei beni).
Il giudice non può obbligare un debitore che dispone di sufficienti mezzi liquidi, a tacitare la pretesa dell’altro coniuge relativa alla divisione degli averi del 3° pilastro per il tramite di una cessione.
Sentenza 5A_598/2009 (DTF 137 III 337)
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso concreto i coniugi si sono sposati il 16 febbraio 1981 senza concludere alcun contratto relativamente al regime matrimoniale. Durante il matrimonio uno dei coniugi ha accumulato degli averi di previdenza vincolata (due conti bancari e un'assicurazione vita) finanziati tramite acquisti. In occasione della separazione del 2002, i coniugi hanno deciso di adottare il regime della separazione dei beni (il 5 luglio 2002), riservando in particolare la liquidazione degli averi di 3° pilastro vincolato al momento della liquidazione del regime matrimoniale.
Il 27 gennaio 2006 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale. Il divorzio è stato pronunciato il 12 dicembre 2007.
Ricordiamo innanzi tutto che l'art. 204 cpv. 1 CC prevede che il regime dei beni è sciolto tra l'altro allorquando sia convenuto un altro regime. L'art. 214 cpv. 1 CC indica per contro che per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione. Abbiamo dunque due momenti determinanti: il primo che permette di attestare i beni esistenti e il secondo concernente il loro valore.
Il Tribunale federale ha inoltre in passato già precisato che dopo lo scioglimento del regime matrimoniale non possono più essere creati nuovi acquisti , né aumentati quelli esistenti; tanto meno può modificarsi il conto passivi della massa degli acquisti (DTF 136 III 209, consid. 5.2).
Tali principi vanno applicati anche agli averi di previdenza individuale vincolata.
La previdenza individuale vincolata - sia che si tratti di contratti speciali d’assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso di invalidità o di decesso, sia che si tratti di contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie (art. 1. cpv. 2 e 3 OPP3) - deve essere divisa secondo le normative del regime matrimoniale a cui i coniugi sottostanno (DTF 129 III 257 consid. 3.2 e riferimenti).
Se è in essere tra i coniugi il regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, la previdenza vincolata costituisce un elemento del patrimonio del coniuge e, come tale, fa parte della sua massa dei beni propri o degli acquisti (DTF 125 III 1 consid. 3 DTF 121 III 152, consid. 3a).
I redditi di capitali di previdenza vincolata successivi allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 204 CC) non modificano il valore (art. 214 CC) della massa patrimoniale (acquisti o beni propri) a cui appartengono.
Gli interessi di un conto bancario o di un'assicurazione vita che maturano dopo lo scioglimento del regime matrimoniale non aumentano il valore da dividere del bene.
D'altra parte se dei premi sono stati pagati per l'assicurazione vita dopo la data determinante per lo scioglimento del regime matrimoniale, il valore di riscatto della polizza sarà superiore, ma per la liquidazione del regime matrimoniale non si dovrà tener conto di tale aumento. Per contro, fluttuazioni di valore intervenute tra la data dello scioglimento del regime matrimoniale e la data della relativa liquidazione devono essere prese in considerazione per calcolare il valore del bene (DTF 136 III 209, consid. 5.2).
Inoltre si dovrà anche considerare in quale misura l'onere fiscale latente deve essere preso in considerazione per la valutazione del valore del bene, ossia nel caso concreto relativamente agli averi di previdenza individuale vincolata (sentenza TF 5A_673/2007 del 24 aprile 2008 consid. 3.6.3).
Nella fattispecie del presente caso, la polizza di previdenza individuale vincolata e gli averi bancari vincolati sono degli acquisti e come tali il loro valore va calcolato al momento del passaggio dal regime matrimoniale ordinario a quello della separazione dei beni (5 luglio 2002).
Altro argomento è la modalità di liquidazione di una pretesa relativa ad esempio ad una polizza di previdenza individuale vincolata. L'art. 4 cpv. 3 OPP3, prima frase, prevede che in caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice.
L'art. 4 cpv. 3 OPP3 prevede unicamente una modalità di pagamento, ma non permette al Giudice di decidere diversamente qualora il debitore della pretesa desidera saldarla in altro modo. Tenuto conto che di principio per la liquidazione del regime matrimoniale il versamento avviene a contanti, il Giudice non può imporre la modalità dell'art. 4 cpv. 3 OPP3 se il coniuge debitore dispone di risorse in denaro liquido sufficienti per far fronte al pagamento delle pretese della controparte.
Data modifica: 01/11/2011