Caso 218 del 01/06/2009
Una sentenza di divorzio straniera che contempla in modo diverso dal diritto svizzero la divisione del secondo pilastro può essere completata in Svizzera?
In una sentenza del 12 giugno 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Nell’ambito del completamento di un giudizio straniero si deve in primo luogo stabilire se la decisione estera presenti effettivamente una lacuna. Un giudizio straniero che preveda una suddivisione delle prestazioni d’uscita, senza però prevedere una divisione a metà, non è contraria all’ordine pubblico svizzero.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
il Tribunale federale affronta il caso di una sentenza di divorzio francese che regola la suddivisione della previdenza professionale in caso di divorzio in modo diverso da quanto prevede il diritto svizzero e la successiva richiesta presentata al Giudice svizzero da parte della ex moglie tesa a completare la sentenza di divorzio estera, chiedendo il completamento della sentenza estera secondo quanto prevede il diritto svizzero in materia di divisione previdenziale.
Il Tribunale federale ha indicato che prima di verificare quale sia il diritto applicabile alla fattispecie, occorre esaminare se la sentenza di divorzio estera, nel caso concreto francese, debba essere completata (DTF 131 III 289, consid. 2.8, pag. 294); se tale decisione non necessità di alcun completamento, siccome regola già il destino degli averi previdenziali, la questione a sapere quale diritto sia applicabile diventa priva d'oggetto.
Nel caso concreto sia la sentenza di divorzio francese si è pronunciata esplicitamente sul problema della suddivisione della prestazione d'uscita dei coniugi.
Certo, il diritto francese regola in modo diverso la prestazione compensatoria della previdenza professionale rispetto agli art. 122 e segg. CC, ma ciò non toglie che la prestazione compensatoria è stata prevista dalla sentenza francese tenendo in considerazione la prestazione di libero passaggio dell'ex marito, per cui non sussiste alcuna lacuna della sentenza francese e dunque non può neppure essere accolta la richiesta della ex moglie di completare la sentenza di divorzio francese da parte del Giudice svizzero.
D'altra parte la sentenza francese non risulta contraria all'ordine pubblico materiale svizzero. Il fatto che la ex moglie riceva meno della metà della prestazione d'uscita dell'ex marito non può condurre alla conclusione che i Giudici francesi non abbiano preso in considerazione l'insieme degli elementi conseguenti al divorzio dei coniugi.
* Sentenza pubblicata sul sito internet del Tribunale federare: DTF 134 III 661; cfr. anche FamPra 1/2009, N. 6.
Data modifica: 01/06/2009