Calcolo del reddito per un’attività indipendente

Caso 7 del 14/02/2000

Come viene calcolato il reddito di un libero professionista nell’ambito di un divorzio?

In una sentenza del 21 luglio 1995* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

In caso di reddito da attività indipendente non fa stato il guadagno conseguito al momento del giudizio, bensì quello medio conseguito sull’arco di più anni.
(…)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La considerazione del Tribunale d'appello è di fondamentale importanza, in particolare laddove ci troviamo di fronte ad un libero professionista che coinvolto nella procedura di divorzio, per evitare di versare alimenti alla moglie (nella maggior parte dei casi è infatti il marito a dover corrispondere alimenti alla moglie, anche se il contrario non è naturalmente escluso), cerca di ridurre al minimo le sue entrate (p. es. evitando di fatturare, lavorando volutamente meno, ecc.). I nostri Tribunali ben si rendono conto che un libero professionista ha la possibilità di far figurare formalmente meno entrate, ma che di fatto le stesse saranno ad es. ricuperate in futuro. Per evitare abusi, si calcola il reddito su una media degli ultimi anni (ad es. gli ultimi 4 anni, come in una sentenza del Tribunale d'appello dell'8 novembre 1990): ciò permette da un lato di prendere comunque in considerazione - in modo limitato - l'eventuale riduzione degli introiti da parte del libero professionista (che - ricordiamo - può anche essere reale) e dall'altro di salvaguardare l'altro coniuge dagli eventuali abusi del primo. Si annoti comunque che a lungo termine se la flessione delle entrate del libero professionista dovesse continuare, allora vi sarà comunque spazio per una domanda di riduzione degli alimenti da versare all'altro coniuge (sull'esito di una tale domanda, sarà necessario esaminare la concreta fattispecie).

* Sentenza pubblicata in REP 1995, N. 21.

Da notare inoltre che risultati vistosi, cioè chiusure particolarmente buone o particolarmente cattive, possono eventualmente essere esclusi. Unicamente in caso di ricavi costantemente in diminuzione o in ascesa, l’utile dell’ultimo anno vale quale reddito determinante, corretto in particolare dall’imputazione di ammortamenti straordinari, riserve ingiustificate e prelievi privati (sentenza TF 5D_167/2008; v. anche FamPra 2/2009, N. 44). Altri casi in cui non sono stati considerati degli anni particolarmente negativi: sentenza TF 5A_708/2008 del 17 dicembre 2008 e sentenza TF 5A_667/2008 del 16 gennaio 2009.


Data modifica: 14/02/2000

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