Caso 345 del 01/12/2014
A quale età i figli di genitori divorziati possono chiedere di cambiare il cognome?
In una sentenza del 23 ottobre 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il diritto al nome (cognome), rispettivamente alla sua modifica, fa parte dei diritti strettamente personali di tipo relativo; si tratta di un diritto che le persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili, ma sono capaci di discernimento, posso far valere personalmente. Un minore a 12 anni è considerato di principio capace di discernimento per poter chiedere la modifica del proprio nome.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 6 giugno 2011 è nata una figlia da una coppia di coniugi che poco tempo dopo, il 24 settembre 2001, hanno divorziato. La figlia è stata affidata alla madre con autorità parentale esclusiva. Con il divorzio la moglie ha deciso di riprendere il suo cognome da nubile.
Una domanda inoltrata dalla madre nel 2002 tendente a cambiare il cognome della figlia e prevederlo come il suo da nubile è stata respinta nel marzo 2003 dalle autorità cantonali; la madre non ha ricorso al Tribunale federale.
Il 9 febbraio 2013 la madre ha inoltrato nuovamente una domanda ci cambiamento del cognome della figlia, sempre con l'intento che la stessa adottasse il proprio cognome da nubile. Questa volta le autorità cantonali hanno accolto la sua istanza ed il padre ha impugnato l'ultima decisione cantonale al Tribunale federale.
Il diritto al nome, rispettivamente alla sua modifica, fa parte dei diritti strettamente personali di tipo relativo (DTF 117 II 6, consid. 1b, pag. 7); si tratta pertanto di un diritto che le persone che non hanno l'esercizio dei diritti civili, ma sono capaci di discernimento, posso far valere personalmente (art. 19c cpv. 1 CC; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, pag. 153, n. 298). Non conta pertanto l'esercizio dei diritti civili, bensì solo la capacità di discernimento; qualora al minore manchi la capacità di discernimento, questo diritto potrà essere fatto valere dal suo rappresentante legale (DTF 117 II 6, consid. 1b, pag. 7 e 8), anche se invero la dottrina sostiene possa esserci un conflitto d'interessi.
Nel caso concreto la madre ha inoltrato l'istanza di cambiamento del nome della figlia di 11 anni e 8 mesi quale suo rappresentante legale. Al momento della decisione cantonale impugnata, la figlia aveva quasi 13 anni e i giudici cantonali hanno valutato i manoscritti del 28 ottobre 2013 e del 9 febbraio 2014 accertando - in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - che si tratta di una figlia dodicenne, che nel frattempo frequenta le scuole medie superiori, e che si tratta di una minore che ha espresso in modo chiaro e senza pressioni della madre il proprio desiderio. Un minore a 12 anni è considerato di principio capace di discernimento per poter chiedere la modifica del proprio cognome ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC; ciò vale per analogia con l'art. 270b CC relativamente al consenso del figlio di genitori non coniugati in caso di cambiamento del proprio cognome. Quindi la figlia agisce da sola quale minore capace di discernimento ai sensi dell'art. 19c cpv. 1 CC, ma può essere ammesso che venga validamente rappresentata da sua madre o che quest'ultima sia d'accordo con la procedura avviata (DTF 112 IV 9, consid. 1, pag. 10; DTF 112 II 102, consid. 2, pag,. 103).
Dal 1° gennaio 2013 l'art. 30 cpv. 1 CC prevede che il governo del Cantone di domicilio possa, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome, ciò che viene valutato dalle competenti autorità secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC). Il diritto precedentemente in vigore prevedeva per contro in modo molto più restrittivo che il nome potesse essere cambiato solo in presenza di motivi gravi.
Nel caso concreto l'autorità cantonale ha principalmente constatato che la figlia ha vissuto quasi subito dalla nascita con la madre e i nonni materni, utilizzava da sempre sia a scuola sia nella vita quotidiana il cognome della madre; i genitori si sono separati subito dopo la sua nascita e poco dopo hanno divorziato. La docente della minore ha confermato che la bambina firmava i libri di scuola con il cognome della madre e con lo stesso cognome si presentava. In base a tali circostanze (situazione famigliare sin dalla tenera età e utilizzo di fatto del cognome) la richiesta di cambiamento di cognome da quello del padre a quello della madre da nubile è stato dunque ritenuto degno di rispetto (art. 30 cpv. 1 CC).
Il Tribunale ha respinto il ricorso del padre, invero evidenziando che il ricorrente non si era adeguatamente confrontato con le argomentazioni cantonali.
Data modifica: 01/12/2014