Cambiamento del cognome di un figlio minorenne che vive sotto l’autorità parentale del padre

Caso 153 del 17/07/2006

Un figlio minorenne di genitori non spostati può cambiare il cognome e portare quello del proprio padre?

In una sentenza del 22 maggio 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il figlio di genitori non coniugati se è allevato sotto l’autorità parentale del padre ha diritto di chiedere di portare il cognome di quest’ultimo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente.
La figlia è nata nel 1997 da genitori non sposati. Questi ultimi hanno vissuto in concubinato dal 1997 al 1999 e poi si sono separati. Dato che la madre non era idonea all'affidamento, la custodia e l'autorità parentale sulla figlia sono state attribuite al padre. Nel 2003 la figlia, tramite il proprio rappresentante legale, ha chiesto di poter cambiare il proprio cognome invocando l'art. 30 cpv. 1 CC, secondo cui il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi concedere a una persona il cambiamento del proprio nome.

Il Tribunale federale si è dunque chinato sulla questione a sapere se l'applicazione dell'art. 271 cpv. 3 CC costituisce un motivo grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC per poter modificare il cognome del bambino da quello della madre in quello del padre.

Per l'art. 270 cpv. 2 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre. Il concetto giuridico secondo cui l'art. 270 cpv. 2 CC prevede che se i genitori non sono uniti in matrimonio il figlio assume il cognome della madre parte infatti dall'idea che di regola in questi casi il figlio cresce con la madre, avendo con la medesima dei legami più intensi rispetto al padre (DTF 105 II 247, consid. 6, pag. 252). Per un cambiamento di questo cognome occorre che esistano dei motivi gravi ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una tale modifica si giustifica se vi sono da temere per il minore seri e concreti pregiudizi sociali (DTF 126 III 1, oggetto del caso-010).
Secondo l'art. 271 cpv. 3 CC il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumerne il suo cognome, ottiene anche la relativa cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha precisato che nell'ambito dell'art. 271 cpv. 3 CC il legislatore ha indirettamente riconosciuto l'esistenza di un motivo grave ai sensi dell'art. 30 cpv.1 CC e ciò appunto del caso in cui il figlio sia sotto l'autorità parentale del padre e sia da quest'ultimo cresciuto; ha dunque accolto il ricorso e autorizzato il cambiamento del cognome della figlia da quello della madre a quello del padre.

La questione merita tuttavia un approfondimento per quei casi in cui entrambi i genitori non sposati beneficiano della custodia e dell'autorità parentale (in quest'ultimo caso dopo averla chiesta e ottenuta ai sensi dell'art. 298a cpv. 1 CC).
Nella decisione DTF 121 III 145 il Tribunale federale era diventato restrittivo nell'ammettere i motivi gravi per il cambiamento di nome di bambini nati da genitori non sposati e non ha più riconosciuto il mero fatto di un legame di concubinato durevole tra i genitori come motivo sufficiente, da solo, a ottenere un cambiamento di nome (cognome) per il figlio. Il moltiplicarsi di famiglie monoparentali o viventi in concubinato e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio non è sembrato più di principio un motivo valido per poter sorreggere l'esistenza di motivi gravi che potessero portare automaticamente al cambiamento del nome. Il figlio che chiedeva il cambiamento del nome (cognome) doveva oramai dimostrare che concretamente egli era vittima di pregiudizi seri e reali atti a giustificare un cambiamento di nome (cognome).
La sentenza oggetto del presente caso non tratta dunque questo aspetto, né modifica la giurisprudenza precedente in merito alle coppie conviventi.

* Sentenza pubblicata in DTF 132 III 497


Data modifica: 17/07/2006

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