Carattere vincolante delle convenzioni tra coniugi, alimenti dopo il divorzio ed esigibilità del consumo di sostanza, pagamento di interessi per pretese di scioglimento del regime dei beni

Caso 228 del 02/11/2009

Sono vincolanti le convenzioni sottoscritte tra i coniugi in vista di una procedura di divorzio? Si può esigere che un coniuge divorziato al suo pensionamento consumi la sua sostanza? Quale è il tasso di interesse compensatorio per le pretese di liquidazione del regime matrimoniale?

In una sentenza del 2 ottobre 2008 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Conformemente all’art. 140 cpv. 1 CC, la convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida non appena omologata dal Giudice. Ciò vale anche per gli accordi tra i coniugi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio (in particolare scioglimento del regime dei beni, contributi di mantenimento, assunzione di debiti, ecc.).
L’art. 140 CC non si applica ai rapporti contrattuali particolari tra i coniugi, che sussistono indipendentemente dal legame matrimoniale.
Il Giudice può rifiutare l’omologazione di una convenzione, tra l’altro, quando questa è manifestamente inadeguata.

Un contributo di mantenimento dopo il divorzio è unicamente dovuto qualora un coniuge non sia in grado di provvedere con le proprie forze al proprio fabbisogno. In quest’ambito, è esigibile il consumo di sostanza che i coniugi hanno risparmiato per il tempo dopo il pensionamento.

Le pretese di compensazione del regime dei beni maturano di principio un interesse unicamente dopo la liquidazione del regime dei beni.

Sentenza 5A_626/2007 del 2 ottobre 2008 (v. anche FamPra.ch 3/2009, N. 69, pag. 79 e segg.)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sono vari i temi affrontati in questa sentenza del Tribunale federale. Cercherò di riassumerli qui di seguito.

L'art. 140 CC prevede che la convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal Giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della sentenza. Questa norma si applica a tutte le convenzioni concernenti le conseguenze patrimoniali al divorzio, in particolare relativamente agli alimenti, la liquidazione del regime matrimoniale e la regolamentazione di debiti tra coniugi, indipendentemente se contratti prima o dopo la procedura di divorzio, prima o dopo il matrimonio. Ciò vale anche per una convenzione sull'equa indennità prevista dall'art. 165 cpv. 1 e 2 CC, pretesa che d'altra parte deve essere fatta valere al più tardi con la procedura di divorzio (DTF 123 III 433, consid. 4b e 4c).
Per contro l'art. 140 CC non si applica ai rapporti giuridici speciali esistenti tra coniugi, segnatamente per quei rapporti giuridici sviluppatisi indipendentemente dallo statuto matrimoniale delle parti, nel senso che avrebbero potuto essere creati tra chiunque altri; in effetti ad es. secondo l'art. 165 cpv. 3 CC l’indennità prevista non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico. Tuttavia in caso di divorzio i coniugi decidono frequentemente di liquidare anche questi rapporti di dare e avere e, qualora fosse il caso, tali aspetti vanno comunque regolati prima di passare alla liquidazione del regime matrimoniale (cfr. sentenza TF 5C.171/2006 del 13 dicembre 2006, consid. 7.1 e 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1).
Nel caso concreto i coniugi hanno sottoscritto una convenzione che contemplava tra l'altro anche il destino della società in nome collettivo  da loro originariamente costituita e ciò nell'ambito di una liquidazione globale dei loro rapporti di dare e avere anche concernenti la liquidazione del regime matrimoniale. In questo caso, tenuto conto che l'accordo globale concerneva tutti questi elementi, i quali sono tra di loro interdipendenti, destinati a liquidare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche se non hanno tutti la loro origine nel diritto matrimoniale, l'accordo deve essere sottoposto a omologazione da parte del Giudice, compresa la clausola relativa all'indennità che la moglie riceverà a seguito delle sue pretese sulla società in nome collettivo costituita con il marito (sentenza TF 5C.114/2003 del 4 dicembre 2003, consid. 2.2).

Una convenzione prodotta al Giudice nell'ambito di una richiesta comune di divorzio ai sensi degli art. 111 CC e 112 CC deve essere confermata dai coniugi dopo il termine di riflessione di due mesi a contare dalla loro audizione da parte del Giudice; pertanto è liberamente revocabile. Al contrario, le convenzioni prodotte al Giudice nell'ambito di una domanda unilaterale di divorzio ex art. 114 CC e 115 CC sono vincolanti per i coniugi: essi non possono revocarle unilateralmente, ma possono domandare al Giudice di non omologarle (sentenza TF 5C.270/2004 del 14 luglio 2005, consid. 3.2 in fine).

Ai sensi dell'art. 140 cpv. 2 CC, prima di omologare la convenzione, il Giudice si assicura che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata.
L'omologazione sottostà dunque a cinque condizioni cumulative:
- la matura riflessione dei coniugi;
- la loro libera volontà;
- il carattere chiaro della convenzione;
- il carattere completo della convenzione;
- l'assenza di una manifesta inadeguatezza ("inéquitable" nel testo francese e "unangemessen" in quello tedesco).
Sulla condizione relativa alla "completezza della convenzione" cfr. ad es. anche DTF 129 III 417, consid. 2.1.1 in fine.
Per verificare l'esistenza di un' "inadeguatezza manifesta" il Tribunale federale precisa che occorre comparare la soluzione prevista in convenzione con quanto sarebbe stato deciso dal Giudice senza la convenzione; se la soluzione prevista in convenzione presenta una differenza immediatamente riconoscibile  per rapporto ad una eventuale decisione giudiziaria  e si diparte dalla regolamentazione legale  senza che sussistano considerazioni di equità, allora deve essere considerata come manifestamente inadeguata (cfr. anche sentenze TF 5C.163/2006 del 3 novembre 2006, consid. 4.1 e 5C.270/2004 del 14 luglio 2005, consid. 5.4.2); come per la lesione (art. 21 CO) occorre una sproporzione manifesta tra ciò che è attribuito a ciascun coniuge; il Giudice conserva un ampio margine di apprezzamento.
Nel caso concreto il valore del bene è stato stimato dai periti privati scelti dalle parti, in esecuzione della convenzione da loro firmata, in CHF 500'000.00 ca., mentre il perito giudiziario ha indicato un valore di ca. CHF 414'000.00: tenuto conto di questa importante discrepanza, dato che alla moglie spetta la metà della differenza (o CHF 250'000.00 ca. o CHF 207'000.0 ca.), il Tribunale federale ha considerato che la convenzione fosse manifestamente inadeguata e dunque non suscettibile di omologazione ai sensi dell'art. 140 CC.

Segnalo che il Tribunale federale nella sentenza TF 5A_838/2009 del 6 maggio 2010 ha precisato che i principi validi per l'omologazione di una sentenza di divorzio valgono anche per l'esame della congruità di una convenzione stipulata nell'ambito di un procedimento a tutela dell'unione coniugale.

Per quanto concerne gli alimenti il Tribunale federale ricorda in questa sentenza i principi alla base del calcolo ex art. 125 CC (ossia per il periodo posteriore la pronuncia del divorzio). Ha ricordato che se la sostanza è risparmiata allo scopo previdenziale, si può pretendere dal debitore alimentare, così come pure dal creditore alimentare, che la consumi per mantenersi dopo l'età pensionabile (DTF 128 III 7, consid. 3.1.2 e DTF 128 III 257, consid. 3.).
Nel caso concreto alla pronuncia del divorzio entrambi i coniugi avevano raggiunto l'età pensionabile; il marito tuttavia lavorava ancora. Avendo esercitato un'attività indipendente e non avendo accumulato averi di secondo pilastro, i coniugi hanno accumulato un'importante sostanza ai fini previdenziali. Ora, indipendentemente dal fatto che il marito lavori ancora, tenuto conto che l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che solo se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento, vista l'importante sostanza di cui possiede la moglie (vari milioni di franchi) si può pretendere che la medesima la consumi, tenuto conto che l'ha accumulata con lo scopo previdenziale, senza poter chiedere anche alimenti all'ex marito: il principio dell'indipendenza economica nel caso concreto prevale siccome la moglie è in grado di mantenere il suo tenore di vita con i propri mezzi economici.

Infine, per quanto concerne l'interesse compensatorio, l'art. 218 cpv. 2 CC prevede che il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione; secondo il Tribunale federale è dunque dovuto dal momento della crescita in giudicato della sentenza (DTF 121 III 152, consid. 3a). Quanto all'ammontare dell'interesse compensatorio, il Tribunale federale ritiene corretto applicare il 5%, in analogia all'interesse di mora, ma lascia comunque ai Tribunali cantonali un potere di apprezzamento; nel caso concreto ha ritenuto che il Tribunale cantonale, applicando un interesse del 3,5%, non abbia ecceduto il suo potere di apprezzamento.


Data modifica: 09/02/2021

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