Caso 352 del 16/03/2015
Qualora i coniugi abbiano utilizzato il capitale derivante dalla cassa pensioni per finanziare l'acquisto della loro abitazione primaria, con lo scioglimento del regime matrimoniale la parte di cassa pensioni beneficia del plusvalore determinato dall'incremento di valore del fondo intervenuto nel frattempo?
In una sentenza del 29 gennaio 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
se il regime matrimoniale è sciolto prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, le regole che valgono per i debiti ipotecari si applicano: il plusvalore che si riferisce al versamento anticipato viene ripartito a seconda del contributo effettivo di ciascuna massa dell'acquirente che ha finanziato l'immobile. Il versamento anticipato è una semplice aspettativa.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono uniti in matrimonio il 7 agosto 1998. Il regime matrimoniale a cui sottostanno è quello ordinario della partecipazione agli acquisti. Il 22 marzo 2002 hanno acquistato un appartamento con giardino e posteggi, intestando il fondo a registro fondiario in ragione di 1/2 ciascuno. Il finanziamento è avvenuto tramite ipoteca e un versamento anticipato da parte della cassa pensioni del marito, in parte accumulata prima e in parte dopo il matrimonio. Rispetto al valore d'acquisto, quello attuale è più che raddoppiato.
Il Tribunale di prima sede ha pronunciato il divorzio il 30 gennaio 2013 ed ha segnatamente attribuito in proprietà esclusiva il fondo al marito e fatto ordine a quest'ultimo di versare alla moglie un determinato importo a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Controverso davanti alle autorità giudiziarie superiori è l'ammontare della liquidazione dovuta, tenuto conto degli art. 206 cpv. 1 CC e art. 209 cpv. 3 CC in relazione al plusvalore congiunturale intervenuto relativamente al fondo acquistato.
I giudici cantonali hanno applicato il metodo di calcolo previsto dalla sentenza DTF 138 III 150: hanno ritenuto il valore attuale del fondo, dedotta l'ipoteca, dedotto l'importo del finanziamento avvenuto tramite la cassa pensioni del marito e il risultato l'hanno diviso per due; in seguito l'importo è stato inserito nella massa degli acquisti del marito al valore attuale; sia l'ipoteca, sia l'importo versato dalla cassa pensioni sono stati considerati debiti gravanti la medesima massa degli acquisti; non è stato calcolato alcun credito variabile: i giudici cantonali hanno concluso che i beni propri del marito non hanno finanziato nulla, per cui il credito della moglie a seguito dello scioglimento della comproprietà è stato considerato gravare la massa degli acquisti del marito, massa a cui è stato attribuito il fondo, e tale credito è stato attribuito alla massa degli acquisti della moglie.
Nel ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale il marito ha censurato il fatto che i giudici cantonali non abbiano considerato alcun plusvalore sulla quota parte della previdenza professionale che ha finanziato il fondo per la parte da lui accumulata prima del matrimonio, sostenendo che tale plusvalore dovesse andare a beneficio dei suoi beni propri. I suoi beni propri avrebbero dunque un credito nei confronti degli acquisti di entrambi i coniugi.
Il quesito è dunque di sapere che destino ha il plusvalore congiunturale di un immobile finanziato con un versamento anticipato di fondi dalla cassa pensione al momento dello scioglimento del regime matrimoniale qualora non sia ancora intervenuto alcun evento assicurativo. Su tale argomento il Tribunale federale si pronuncia per la prima volta.
Per determinare l'aumento (art. 210 CC), i beni di ciascun coniuge vanno disgiunti (art. 205 CC e seg.), così come pure vengono separati gli acquisti e i beni propri di ciascuno di essi (art. 207 cpv. 1 CC). Tutti i beni che costituiscono la sostanza dei coniugi devono essere attribuiti ad una massa. Ciascun bene di un coniuge è assegnato ad una sola massa (DTF 132 III 145, consid. 2.2.1; v. anche sentenza TF 5A_621/2013 del 20 novembre 2014, consid. 5.4. - caso 351). Gli art. 206 CC e art. 209 cpv. 3 CC stabiliscono il riparto del plusvalore congiunturale tra i coniugi da un lato e tra le masse dall'altro, vale a dire il plusvalore che deriva dal mercato senza investimenti da parte del proprietario (DTF 132 III 145, consid. 2.3; DTF 131 III 252, consid. 3; sentenza TF 5A_621/2013, consid. 54; sentenza TF 5A_279/2013 consid. 3.1 e 3.2. del 10 luglio 2013. Solo il plusvalore che ricade negli acquisti di un coniuge è ripartito con l'altro coniuge.
Secondo gli art. 30c LPP (per il II° pilastro A) e art. 331e CO (per il II° pilastro B) l'assicurato può far valere nei confronti del suo istituto previdenziale il diritto al versamento di un importo per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio. Se è coniugato deve ottenere il consenso scritto del coniuge. In caso di vendita l'importo prelevato deve essere rimborsato all'istituto di previdenza.
Il Messaggio del Consiglio Federale al proposito indica unicamente che dal punto di vista del regime matrimoniale la proprietà deve essere trattata come se fosse stata acquistata tramite un prestito. Se un evento assicurativo è già sopraggiunto prima del divorzio per l'assicurato il denaro non è più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio devono essere considerati nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale come in caso di versamento a contanti (cfr. FF 1996 I pag. 1 e segg - cifra 233.45, pag. 113).
Il Tribunale federale, seguendo la dottrina maggioritaria, ha concluso che fino al sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato deve essere considerato come un prestito dell'istituto di previdenza. Non ha dunque alcun impatto sulla qualifica del bene negli attivi di un coniuge; la qualifica segue le regole ordinarie (art. 197 CC e segg.). L'immobile è inserito nella massa del coniuge proprietario che, al momento dell'acquisto, ha apportato la maggior parte a contanti e, in caso di uguaglianza, gli acquisti (art. 200 cpv. 3 CC); un fondo acquistato integralmente a credito durante il matrimonio entra a far parte della massa degli acquisti (sentenza TF 5A_111/2007, consid. 4.2.3 dell'8 gennaio 2008). Il versamento anticipato grava quale debito la massa a cui l'immobile è connesso (art. 209 cpv. 2 CC; DTF 132 III 145, consid. 2.3.2).
Quindi se il regime matrimoniale è sciolto prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, le regole che valgono per i debiti ipotecari (DTF 132 III 145) si applicano: il plusvalore che si riferisce al versamento anticipato viene ripartito a seconda del contributo effettivo di ciascuna massa dell'acquirente che ha finanziato l'immobile. Il versamento anticipato è un'aspettativa e, non essendo certo che si realizzerà un giorno, non vi è sicurezza sul fatto che il versamento possa essere conservato.
Nel caso concreto i giudici cantonali hanno applicato correttamente il diritto federale: il regime matrimoniale è quello ordinario della partecipazione agli acquisti, l'immobile è stato acquistato integralmente a credito durante il matrimonio e iscritto a registro fondiario in comproprietà; il finanziamento è avvenuto tramite l'accensione di un debito ipotecario contratto dai coniugi solidalmente e tramite un versamento anticipato dei fondi previdenziali del marito; la liquidazione del regime matrimoniale è avvenuta prima della realizzazione di un caso di previdenza. Dato che con il divorzio gli è stato integralmente attribuito in proprietà, il fondo entra a far parte degli acquisti del marito e il plusvalore congiunturale fa parte anch'esso di tale massa, senza che vi sia alcun credito a favore dei suoi beni propri. Non siamo neppure in presenza di un credito variabile della moglie ai sensi dell'art. 206 CC: i fondi dei terzi investiti nell'immobile sono rimborsati integralmente e l'intero valore dell'immobile costituisce un acquisto, così che la realizzazione di un beneficio da parte di uno dei coniugi piuttosto che da parte dell'altro non ha alcuna rilevanza sull'importo finale che pertocca a ciascuno di essi. E' così che i giudici cantonali hanno correttamente considerato che ciascun coniuge dovesse beneficiare della metà del plusvalore congiunturale relativo al versamento anticipato.
Data modifica: 16/03/2015