Cassa pensioni – importo controverso

Caso 38 del 01/06/2001

Cosa accade se i coniugi non si accordano in merito alla prestazione di libero passaggio da dividere al momento del divorzio?

In una sentenza del 30 aprile 2001*, il Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:

Se vi è disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio, il giudice del divorzio determina la chiave di ripartizione, mentre il tribunale delle assicurazioni procede in seguito a concretizzare la divisione.
In Ticino il giudice del divorzio deve trasmettere al Tribunale cantonale delle assicurazioni l’intero incarto di divorzio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Sono due le considerazioni che intendo esporre.
La prima si riferisce alla procedura. Nel caso in cui i coniugi non trovassero un accordo in sede di divorzio sull'ammontare della prestazione di libero passaggio da dividere, il giudice di prima sede stabilisce la chiave di riparto, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni opera concretamente la divisione, dopo aver effettuato i dovuti calcoli.
La seconda concerne proprio il calcolo. Per ciascun coniuge la prestazione di uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione di uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione di uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione di uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio (art. 22 LFLP).
Gli interessi maturati durante il matrimonio sono conteggiati al loro valore reale, ossia effettivo: può capitare che la cassa pensioni accordi un buon tasso d'interesse, superiore ad altre casse pensioni; anche in questo caso va conteggiato tutto l'interesse e diviso per metà con l'altro coniuge.
Va per contro considerato l'interesse di legge (attuale 4% - art. 8a OLP e art. 12 OPP 2) se applicato per la prestazione di libero passaggio accumulata alla data del matrimonio, anche nel caso in cui la cassa pensioni aveva accordato un tasso d'interesse differente. Tuttavia in questo caso quanto ha fruttato in interessi durante il matrimonio va dedotto e non aggiunto.
Va detto ancora da ultimo che l'importo dovuto non può di regola essere versato in contanti, per cui andrà accreditato all'altro coniuge su un conto di libero passaggio o una polizza di medesima natura.

* Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 01/06/2001

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland